Dichiarazione di adottabilità ammissibile solo se non è possibile il ricongiungimento con la famiglia d’origine
10 Novembre 2016
Il caso. Il padre e la nonna di due bambine hanno impugnato presso la Corte d'Appello la sentenza con cui il Tribunale per i minorenni aveva dichiarato lo stato di adottabilità delle due minori. Pur dando atto della disponibilità e dell'affettività delle parti, la Corte ha respinto l'appello non ritenendo percorribile un tentativo di recupero delle capacità genitoriali del padre. I soccombenti hanno, quindi, presentato ricorso per cassazione sostenendo che il Giudice di secondo grado nell'interpretare la normativa di riferimento (artt. 5, 8, 15 l. n. 184/1983) non avrebbe tenuto conto della ratio legis e della consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui la dichiarazione di adottabilità è da considerarsi extrema ratio.
La dichiarazione di adottabilità è una misura eccezionale. Osserva la Suprema Corte che l'adozione del minore, recidendo ogni legame con la famiglia di origine, costituisce una misura eccezionale cui è possibile ricorrere solo quando non siano praticabili altre misure, positive o negative, anche di carattere assistenziale volte al ricongiungimento con i genitori biologici, compreso l'affidamento familiare temporaneo, ai fini della tutela del superiore interesse del minore. Nella fattispecie in esame, è emersa la disponibilità della nonna paterna ad occuparsi delle nipoti anche in regime di affidamento temporaneo e la volontà del padre di intraprendere un percorso terapeutico e di sostegno al fine di svolgere adeguatamente il suo ruolo genitoriale; tali situazioni rendono manifesta la necessità di esperire tutti i tentativi necessari a favorire il rientro delle bambine nel nucleo familiare di origine. Per questi motivi, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso e cassa con rinvio la sentenza della Corte d'Appello. |