Maggiori tutele alle vittime di reato e riconoscimento della condizione di particolare vulnerabilità
11 Gennaio 2016
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 gennaio 2016, n. 3 il d.lgs. 15 dicembre 2015 n. 212, in vigore dal prossimo 20 gennaio, d'attuazione «della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI». Sulla scorta delle indicazioni provenienti dallo spazio giuridico europeo, ove si è accolta una nozione allargata di vittima, vengono estese le facoltà e i diritti previsti a favore dei prossimi congiunti di una persona offesa che sia deceduta in conseguenza del reato, a coloro che siano legati alla stessa da una relazione affettiva e con essa conviventi. Inoltre, data la delicatezza della posizione delle vittime minorenni, si introduce la possibilità per il giudice di disporre un accertamento peritale in caso di incertezza sulla minore età, da considerarsi comunque presunta in caso di persistenza di dubbi. Nella logica europea, poi, il reato non rappresenta solo un torto alla società, ma anche la violazione dei diritti individuali delle vittime; pertanto, il nuovo d.lgs. n. 212/2015 amplia i doveri informativi a favore della persona offesa, funzionali ad una partecipazione attiva in seno al procedimento penale. Sotto il profilo cautelare, si prevede la comunicazione di tutti i provvedimenti di scarcerazione e anche in caso di evasione a favore della vittima di reati commessi con violenza alla persona che ne abbia fatto richiesta, allo scopo di consentirle l'apprestamento di adeguate cautele nell'eventualità in cui il presunto autore del reato sia tornato in libertà. Specifica tutela viene riconosciuta anche al diritto all'assistenza linguistica della persona offesa che non parli la lingua italiana, garantendo alla stessa sin dal primo contatto con le autorità l'interpretazione e traduzione gratuita degli atti. Per quanto concerne l'esigenza sollecitata dalla direttiva UE di procedere ad una valutazione individuale delle vittime di reato, volta a garantire un sistema sempre più attento alle necessità del soggetto passivo, si prevede che la condizione di particolare vulnerabilità sia desunta, oltre che dall'età e dallo stato di infermità o di deficienza psichica, dal tipo di reato, dalle modalità e circostanze del fatto per cui si procede, tenendo conto altresì di una serie di altri indici, tra cui il fatto che il reato sia commesso con violenza alla persona o che l'offeso sia affettivamente, psicologicamente o economicamente dipendente dall'autore del reato. Quindi, il decreto legislativo amplia lo strumentario di tutela previsto a favore delle vittime di reato, con la previsione che estende il ricorso all'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile per l'audizione in sede di indagini di una persona offesa, anche maggiorenne, in condizione di particolare vulnerabilità, oggi previsto solo per i minori in procedimenti per particolari ipotesi delittuose. Inoltre, al fine di evitare che la vittima si trovi esposta al meccanismo della cd. “vittimizzazione secondaria”, connesso alla necessaria riedizione giudiziale dell'evento traumatico primario subito, si stabilisce che la stessa non abbia contatti con la persona sottoposta ad indagini, non debba essere sentita più volte e si ricorra alla riproduzione audiovisiva delle sue dichiarazioni. Per gli stessi motivi, viene ammesso l'accessoall'istitutodell'incidente probatorio anche per l'assunzione della testimonianza della persona offesa particolarmente vulnerabile e l'adozione di modalità protette per il suo esame, limitando infine la possibilità di procedere nuovamente alla sua audizione in sede dibattimentale se non assolutamente necessaria. |