Si al matrimonio misto anche se il cittadino italiano non si converte all’Islam
11 Marzo 2016
Il caso. Tizia, cittadina egiziana dimorante in Italia, e Caio, cittadino italiano, impugnavano il provvedimento con il quale l'Ufficiale di Stato civile aveva respinto la richiesta di pubblicazioni di matrimonio presentata dai ricorrenti. Alla base del rifiuto, l'assenza del nulla osta da parte dell'autorità competente del paese di origine di Tizia. Le parti, peraltro, avevano presentato istanza di rilascio del nulla osta all'Ufficio consolare egiziano senza ottenere risposta.
Mancata concessione del nulla osta. L'Egitto subordina la concessione del nulla osta alla presentazione di un certificato di conversione alla religione islamica del nubendo non musulmano, rilasciato da un centro islamico riconosciuto dall'Ufficio Consolare; nel caso esaminato, invece, Caio dichiarava la propria fede cattolica. Per contrarre matrimonio in Italia, ai sensi dell'art. 116 c.c., lo straniero deve presentare all'ufficiale dello stato civile italiano una dichiarazione dell'autorità competente che attesti che per le leggi del paese di origine non ci sono ostacoli al matrimonio. Il Tribunale aveva chiesto all'Ambasciata dello Stato Egiziano di riferire in ordine alle ragioni ostative al matrimonio senza però ottenere riscontro. Pertanto, la mancanza del provvedimento autorizzatorio aveva precluso ai ricorrenti la possibilità di contrarre matrimonio.
Contrarietà all'ordine pubblico e ai principi costituzionali. Per il giudice una situazione di questo tipo viola da un lato il diritto di libertà religiosa garantita dall'art. 8 Cost., dall'altro il diritto fondamentale della persona di costituire una famiglia attraverso il matrimonio liberamente contratto, garantito dall'art. 29 Cost.. Inoltre, l'art. 16 l. n. 218/1995 dispone che «la legge straniera non è applicabile se i suoi effetti sono contrari all'ordine pubblico». Nel caso specifico, la contrarietà all'ordine pubblico è la violazione del diritto a contrarre matrimonio (art. 29 Cost.) e del diritto alla libertà religiosa (art. 8 Cost.). Il Tribunale rileva, infine, che dall'esame della documentazione prodotta non sussistono profili di impedimento matrimoniale. Sulla base di tali motivazioni il Tribunale dichiara illegittimo il rifiuto opposto dall'Ufficiale di Stato civile alla richiesta di pubblicazioni matrimoniali e ordina di procedere alle formalità richieste. |