La Corte d'appello di Napoli ordina la trascrizione dell'adozione di due figli di una coppia di donne
11 Aprile 2016
La Corte d'appello di Napoli, con recente ordinanza, ha ordinato la trascrizione di due sentenze francesi di adozione dei figli delle coniugi, di ciascuna madre richiedente. Un caso particolare di “adozione coparentale incrociata” dove, ancora una volta, la giurisprudenza è dovuta intervenire a tutela dell'omogenitorialità, andando a “colmare” l'inerzia del legislatore.
Mogli e madri. In breve, due donne, nell'ambito di un progetto familiare condiviso che contemplava la filiazione e le relative responsabilità genitoriali, con una pratica di inseminazione artificiale partorirono due figli. A coronamento della relazione intrattenuta da oltre 30 anni, la coppia convolava a nozze innanzi all'Ufficiale di Stato Civile in un comune della Francia. A seguitodelle istanze presentate dalle due madri, il Tribunale civile di Lille, emetteva sentenze di adozione legittimante, divenute definitive e dichiarate esecutive.A maggio scorso, le donne si rivolgevano, quindi, all'Ufficiale di Stato Civile italiano per chiedere la trascrizione di dette sentenze di adozione, istanza che veniva rigettata dal Sindaco poiché «le sentenze di adozione richiamavano come evento relativo alla filiazione il matrimonio contratto in Francia, che era improduttivo di effetti in Italia», come confermato dal Tribunale di Avellino.Nel frattempo, il matrimonio delle donne veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del loro Comune di residenza a seguito di provvedimento della Corte d'appello di Napoli. La stessa Corte alla quale si sono, appunto, rivolte le due madri per chiedere il riconoscimento delle sentenze di adozione.
L'ordine pubblico internazionale. Nella specie, ritiene il Collegio giudicante, si tratta di «adozione nazionale straniera francese da parte di due donne coniugate dei rispettivi figli biologici, che secondo la loro legge personale (artt. 343 e ss. code civil) possono adottare in forma piena e legittimante un minore, compreso il figlio minore dell'altro coniuge». Devono, pertanto, trovare applicazione gli artt. 65 e 66 della l. n. 218/1995, che prevedono che «i provvedimenti stranieri relativi alla capacità delle persone, nonché all'esistenza di rapporti di famiglia, come quelli di volontaria giurisdizione, hanno effetto nell'ordinamento italiano e sono quindi riconosciuti, senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento, quando producono effetti nell'ordinamento dello Stato in cui sono stati pronunciati, non sono contrari all'ordine pubblico e sono stati rispettati i diritti della difesa». Le sentenze in esame, continuano i giudici, hanno piena efficacia in Francia. Dunque, quello che deve essere valutato è se l'adozione con effetti legittimanti da parte di persone, ritenute coniugate per lo Stato Francese, della figlia della partner dello stesso sesso, pronunciata legittimamente in uno Stato europeo, in base alle leggi di quel paese, debba ritenersi contraria all'ordine pubblico. «Il concetto di ordine pubblico a fini internazionalprivatistici», rilevante per il caso di specie, va identificato con quello indicato con l'espressione «ordine pubblico internazionale», da intendersi «come complesso di principi fondamentali caratterizzanti l'ordinamento interno in un determinato periodo storico o fondati su esigenze di garanzia, comuni ai diversi ordinamenti, di tutela dei diritti fondamentali dell'uomo». Questo perché, argomenta la Corte, in un sistema plurale, di cui è partecipe il nostro ordinamento non deve essere ignorata la sinergia proveniente dall'interazione delle fonti sovranazionali con quelle nazionali. Si tratta di «una combinazione, articolata e complessa», che si riflette sulla portata stessa dell'ordinamento interno. Ed è proprio in tale prospettiva che si viene a declinare la «vocazione cd. internazionalista della nostra Carta Fondamentale», che, oggi, trova ulteriore forza di radicamento nell'art. 117, comma 1 Cost., il quale imprime alla legislazione tutta il rispetto dei vincoli derivanti dai trattati internazionali e dalla partecipazione all'Unione Europea. La Corte, proprio sulla base di questa nozione di ordine pubblico internazionale, ha ritenuto trascrivibile nei registri dello Stato Civile italiano il matrimonio contratto in Francia dalle ricorrenti, cittadine francesi. Detta decisione, osservano i giudici, si iscrive in quella dottrina che ammette «la libera portabilità degli status» nell'ambito dell'Unione Europea e che, trasposta al caso in esame, non dovrebbe precludere il riconoscimento per effetto delle sentenze di adozione in questione degli status di figli legittimi acquisiti dai predetti minori delle due madri, coniugate validamente secondo la legislazione dello stato di cittadinanza.
Il riconoscimento dell'adozione corrisponde all'interesse superiore del minore. Ricordano ancora i giudici, come la Corte EDU abbia sottolineato l'obbligo per l'autorità giudiziaria di uno Stato aderente alla Convenzione, di assumere decisioni riguardanti minori, tenendo conto del superiore interesse del minore, valutato in concreto, al mantenimento della propria vita familiare ex art. 8 CEDU, ribadendo il principio che «anche le relazioni omosessuali rientrano nella nozione di vita familiare». In virtù di tale contesto normativo di riferimento, la Corte d'appello ha ritenuto di non trovare ragioni per ritenere contrario all'ordine pubblico un provvedimento straniero che abbia statuito un rapporto di adozione piena tra persone coniugate e i rispettivi figli riconosciuti dei coniugi, anche dello stesso sesso, una volta valutato in concreto che il riconoscimento dell'adozione corrisponde all'interesse superiore del minore al mantenimento della vita familiare costruita con ambedue le figure genitoriali. Tale valutazione, però, apparteneva al giudice francese che ha emesso le sentenze, mentre ciò che rileva per i giudici dell'appello è solo che quell'apprezzamento non sia contrario all'ordine pubblico.
Ordine di trascrizione delle adozioni. In conclusione, per i giudici partenopei, non vi è nessun ostacolo affinchè venga riconosciuta l'efficacia nell'ordinamento italiano delle sentenze di adozione legittimante e, considerate “le contestazioni” in punto di trascrivibilità delle stesse, ordinano agli Ufficiali dello Stato Civile la trascrizione delle sentenze di adozione ex art. 28 lett. g), compresa, ex lett. f) d.P.R n. 396/2000, l'aggiunta del cognome delle rispettive adottanti al cognome degli adottati. |