Riconoscimento del figlio: il Giudice deve tenere conto dell'esito dell'audizione del minore
11 Aprile 2017
Il caso. La Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza con cui il Tribunale ha accolto la domanda del padre di una minore volta ad ottenere l'autorizzazione, sostitutiva del consenso della madre, al riconoscimento della figlia nata fuori del matrimonio. Nonostante la bambina, in corso di audizione, avesse espresso volontà contraria al riconoscimento, secondo la Corte distrettuale, in assenza di motivi gravi e irreversibili, pregiudizievoli per il suo sviluppo, il mancato riscontro di un interesse da parte della figlia non sarebbe ostativo all'accoglimento della richiesta di riconoscimento presentata dal padre biologico. La madre ha, quindi, presentato ricorso per Cassazione.
Necessario il concreto bilanciamento tra favor veritatis e stabilità dei rapporti familiari. Osserva la Suprema Corte che, il quadro normativo attuale, nell'interpretazione di dottrina e giurisprudenza prevalenti, impone un bilanciamento fra l'esigenza di affermare la verità biologica e l'interesse alla stabilità dei rapporti familiari «nell'ambito di una sempre maggiore considerazione del diritto all'identità non necessariamente correlato alla verità biologica ma ai legami affettivi e personali sviluppatisi all'interno di una famiglia». Tale bilanciamento non può costituire il risultato di una valutazione astratta, ma è necessario accertare in concreto l'interesse del minore nelle vicende che lo riguardano, con particolare attenzione agli effetti del provvedimento richiesto sullo sviluppo armonico del bambino (ex plurimis Cass. 23 settembre 2015, n. 18817).
Il Giudice deve tenere conto degli esiti dell'audizione del minore. In tale contesto, quindi, l'ascolto del minore deve essere considerato quale prima fonte del convincimento del Giudice e, di conseguenza, deve essere disposta d'ufficio e la sua omissione determina un vizio del procedimento. Ciò anche alla luce delle modifiche introdotte all'art. 250 c.c. dalla l. n. 219/2012: il necessario assenso del figlio al suo riconoscimento non comporta, al contrario del rifiuto del consenso da parte dell'altro genitore, alcuna successiva valutazione in sede giudiziale. Ne consegue che, una volta valutata positivamente la capacità di discernimento della minore, il risultato della sua audizione avrebbe dovuto essere apprezzato nel contesto delle relazioni affettive che consentono uno sviluppo armonico della sua personalità. Minimizzandola, la Corte d'appello ha reso l'audizione un mero adempimento formale, mentre l'imprescindibilità dell'istituto nei termini delineati dalla Corte costituzionale (sent. n. 83/2011; ord. n. 301/2011) non solo consente di realizzare la presenza in giudizio dei figli in quanto parti sostanziali del procedimento ma impone anche al Giudice di tenere conto del suo esito. Le sue valutazioni, in quanto orientate al perseguimento dell'interesse del minore, potranno comunque essere difformi dalle opinioni espresse da costui in corso di audizione, sussistendo, però, in tal caso un onere di motivazione direttamente proporzionale al grado di discernimento attribuito al minore stesso. La Cassazione accoglie, quindi, il ricorso e cassa con rinvio la sentenza impugnata. |