Dimissioni volontarie e modifica del contributo al mantenimento dei figli

11 Maggio 2016

Le dimissioni volontarie del genitore non collocatario tenuto a contribuire al mantenimento dei propri figli minori collocati presso l'altro genitore, titolare di reddito proprio e convivente con altra persona pure titolare di redditi, pur costituendo una consistente riduzione del reddito del primo, possono giustificare la riduzione dell'assegno per i minori?

Le dimissioni volontarie del genitore non collocatario tenuto a contribuire al mantenimento dei propri figli minori collocati presso l'altro genitore, titolare di reddito proprio e convivente con altra persona pure titolare di redditi, pur costituendo una consistente riduzione del reddito del primo, possono giustificare la riduzione dell'assegno per i minori?

Certamente, la perdita dell'attività lavorativa costituisce un fattore innovativo che, modificando la situazione reddituale dell'obbligato al mantenimento della prole, può giustificare la riduzione dall'assegno di mantenimento per i figli. La circostanza che la perdita del lavoro si verifichi per fatto estraneo alla volontà dell'obbligato (licenziamento/ fallimento del datore di lavoro) ovvero per una scelta volontaria del soggetto tenuto alla somministrazione periodica dall'assegno indiretto per il mantenimento dei figli (dimissioni), non varia la considerazione relativa al venir meno dello stabile flusso di cassa rappresentato dalla disponibilità della retribuzione. Ciò che invece varia, e potrebbe escludere il diritto alla riduzione dell'assegno di mantenimento, è proprio “la volontarietà delle dimissioni” dal momento che tale scelta lascia presumere che l'obbligato sia una persona tuttora in grado di svolgere attività lavorativa, che abbia un'alternativa capace di produrre un reddito uguale o maggiore o, comunque di mantenere altrimenti inalterato il tenore di vita, proprio e quindi anche quello dei figli. La stabile convivenza del genitore collocatario con altra persona (soggetto peraltro estraneo al mantenimento dei figli della coppia) percettrice di reddito, è elemento irrilevante ai fini della modificazione degli assetti patrimoniali della coppia anche se, indubbiamente, può costituire un “risparmio” per il genitore collocatario in quanto soggetto che compartecipa alla suddivisione delle spese e dei costi connessi alla convivenza.

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