Assegno divorzile: la sentenza di riduzione ha efficacia retroattiva

Redazione Scientifica
11 Maggio 2017

La Cassazione ha chiarito che la riduzione dell'assegno divorzile ha efficacia dalla presentazione della relativa domanda se l'evento dedotto quale ragione giustificativa della modifica richiesta si è verificato al momento della proposizione del ricorso introduttivo.

Il caso. La Corte d'appello di L'Aquila ha ridotto l'importo dell'assegno divorzile posto a carico del reclamante in favore dell'ex moglie, con decorrenza dal deposito della decisione.

Avverso tale decreto l'uomo ha proposto ricorso per cassazione lamentando che la perdita del lavoro (evento dedotto quale causa della richiesta di modifica dell'assegno) era intervenuta già al momento della proposizione della domanda.

La riduzione dell'assegno divorzile decorre dalla domanda. La Suprema Corte, richiamando la precedente giurisprudenza di legittimità, rileva che l'efficacia della revisione dell'assegno divorzile, in presenza di un evento che la giustifichi anche se ad essa antecedente, decorre dalla domanda di modificazione (v. Cass. civ., sez. I, 22 maggio 2009, n. 11913, Cass., sez VI-1, 30 luglio 2015, n. 16173).

Poiché, nel caso in esame, la perdita del lavoro del ricorrente, evento dedotto per giustificare la domanda di revisione dell'assegno divorzile, si era già verificata al momento della proposizione del ricorso introduttivo del giudizio, la Cassazione accoglie il ricorso e, decidendo nel merito, fissa la decorrenza della riduzione dell'assegno dalla domanda ex art. 9 l. n. 898/1970.

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