Testamenti telematici: il Garante per la privacy approva lo schema di regolamento del Ministero della Giustizia
12 Gennaio 2016
Con il parere n. 618 del 25 novembre 2015, il Garante per la protezione dei dati personali si è pronunciato sullo schema di regolamento predisposto dal Ministro della Giustizia recante la disciplina delle modalità di iscrizione in via telematica degli atti di ultima volontà nel registro generale dei testamenti, ai sensi dell'art. 5 bis, comma 2, il cui testo è stato introdotto con la l. 28 novembre 2005 n. 246 e inserito nella l. 25 maggio 1981, n. 307 di ratifica del sistema di registrazione dei testamenti sottoscritto a Basilea nel 1972. In base a tale art. 5 bis, l'obbligo di iscrizione può essere assolto anche mediante trasmissione in via telematica e il regolamento oggetto del parere del Garante prevede come la richiesta di iscrizione debba essere redatta in originale con strumenti informatici, sottoscritta dal richiedente con firma digitale e, infine, trasmessa a mezzo PEC.
Le modifiche richieste dal Garante. Poiché la registrazione telematica dei testamenti implica il trattamento di dati personali (la scheda contenente le ultime volontà del de cuius dovrà riportare i dati anagrafici del testatore nonché nome, cognome e sede del pubblico ufficiale che ha ricevuto o è depositario dell'atto), l'Autorità, pur avendo approvato il regolamento, ha segnalato alcune modifiche da apportare: - chiarire se vi siano altri soggetti tenuti alla richiesta di registrazione oltre al notaio e al capo dell'archivio notarile; - precisare quali informazioni relative alla registrazione devono essere contenute nel messaggio di posta elettronica certificata che il registro generale dei testamenti deve inviare all'interessato, precisando inoltre chi debba essere considerato detto interessato; - precisare quale debba essere l'oggetto della comunicazione in caso di insufficiente pagamento del bollo sul documento informatico contenente la richiesta di registrazione; - precisare che la trasmissione e la conservazione dei documenti informatici contenenti le richieste di iscrizione avvengano con modalità che assicurino non solo la sicurezza dei dati ma anche la riservatezza e l'integrità degli stessi (protezione delle informazioni da modifiche indesiderate); - definire e delimitare i casi speciali in cui è possibile la comunicazione e la diffusione di informazioni relative alle richieste di iscrizione telematiche da parte di soggetti diversi dal registro generale dei testamenti, con una particolare attenzione al principio di pertinenza dei dati (art. 11, comma 1 lett. d); - assicurare l'accesso selettivo ai dati secondo i principi di finalità, necessità e pertinenza, attribuendo credenziali di autenticazione e non di solo accesso. Infine, il Garante per la privacy ha chiesto di essere consultato al momento della predisposizione delle regole tecniche da parte del direttore generale dell'Ufficio centrale degli archivi notarili. |