I figli nati fuori del matrimonio hanno le stesse garanzie patrimoniali di quelli di genitori divorziati

Redazione Scientifica
12 Aprile 2016

Il disposto dell'art. 3, comma 2 della l. n. 219/2012 va interpretato nel senso di dare prevalenza al richiamo alle norme sullo scioglimento del matrimonio piuttosto che alla prima parte in cui si prevede l'ordine del giudice...

Il disposto dell'art. 3, comma 2 della l. n. 219/2012 (deputato alla predisposizione di un sistema di garanzie a tutela del credito per il mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio) va interpretato nel senso di dare prevalenza al richiamo alle norme sullo scioglimento del matrimonio piuttosto che alla prima parte in cui si prevede l'ordine del giudice, che non è necessario quindi laddove l'avente diritto possa agire in via stragiudiziale, secondo quanto previsto dall'art. 8 l. n. 898/1970. (Nella specie, il Tribunale ha altresì precisato che diversamente opinando si andrebbero a creare differenze tra figli nati da coppie coniugate e figli nati al di fuori del matrimonio, potendosi affermare che il figlio di genitori divorziati dispone di uno strumento di tutela più efficace rispetto al figlio di genitori ex conviventi).

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