Compensazione tra assegno di mantenimento e spese straordinarie

12 Luglio 2016

E' possibile la compensazione tra assegno di mantenimento e spese straordinarie?

Tizio è obbligato a versare a Caia, per il mantenimento del figlio, €260,00 mensili oltre al 50% delle spese extra; Caia però non provvede mai ad assolvere detto onere per spese straordinari, obbligando il padre alle relative anticipazioni, così accumulando un debito nei confronti di Tizio di €80,00 che costui decurta dalla mensilità dell'assegno. Il comportamento di Tizio può ritenersi lecito, oppure opera anche in questo caso il divieto di compensazione?

Nonostante la “sgradevolezza” del comportamento materno, l'operato del padre non può ritenersi conforme alle norme in materia. E' principio consolidato, infatti, che il credito derivante dal pagamento dell'assegno mensile di mantenimento, avente carattere alimentare, non è compensabile con altri crediti dell'obbligato anche se, come nel caso in esame, della stessa specie e natura; e ciò in virtù del combinato disposto di cui agli artt. 1246 n. 3) c.c. e 545 c.p.c.; nel caso di specie, poi, considerato l'ammontare dell'assegno ex art. 337 bis c.c. riconosciuto (€260,00 mensili) non potrebbe neppure applicarsi l'argomento, derivante dalla giurisprudenza in materia di ripetibilità degli assegni (Cass. civ., n. 11489/2014; Cass. civ., n. 430/2016, con commento di A. M. Spalazzi Caproni, La riduzione dell'assegno di mantenimento non determina il diritto alla ripetibilità delle somme già corrisposte, in IlFamiliarista.it; cfr. anche G. Fiengo, Esecuzione: ripetibilità delle somme versate, in IlFamiliarista.it;) per cui l'irripetibilità (e dunque la non compensabilità) opera solo per quella parte dell'assegno cui può essere riconosciuta una funzione strettamente alimentare.

Al padre non rimane dunque che agire in sede monitoria per il recupero del credito nonché, innanzi al Giudice delle separazione (se il giudizio è pendente) o della modifica (se il giudizio deve essere instaurato), per chiedere l'applicazione delle sanzioni ex art. 709 ter c.p.c. e una diversa modulazione degli oneri di mantenimento (ad esempio la riduzione dell'importo mensile offrendosi di pagare il 100% delle spese extra).

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