Legge europea 2015-2016 in Gazzetta Ufficiale
12 Luglio 2016
In vigore dal 23 luglio la legge 7 luglio 2016, n. 122, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 158 dell'8 luglio 2016, recante “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016”. Il testo normativo è composto da 37 articoli suddivisi in 9 capi, riferiti a specifiche materie. In particolare, il Capo III (artt. da 7 a 16) reca disposizioni in materia di giustizia e sicurezza. Di seguito le novità di maggior interesse in materia di diritto di famiglia.
Disposizioni in materia di obbligazioni alimentari, accesso e utilizzo delle informazioni. L'art. 7 dispone in materia di obbligazioni alimentari, in materia matrimoniale e in materia responsabilità genitoriale. L'articolo autorizza il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia ad accedere alle informazioni contenute nelle banche dati relative alla «situazione economica e patrimoniale» dei soggetti obbligati al pagamento di alimenti in favore di familiari, affinché queste siano trasmesse all'ufficiale giudiziario, «previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente ai sensi dell'art. 492 bis del codice di procedura civile», che procede in via esecutiva alla riscossione dei crediti alimentari.
Tiolo esecutivo europeo. L'art. 8 interviene sulle procedure di esecuzione forzata da eseguire in un altro Stato membro dell'Unione europea. In particolare, si prevede che l'atto pubblico certificato come titolo esecutivo europeo sia immediatamente applicabile negli altri Stati dell'Unione europea.
Ammissione al patrocinio a spese dello Stato. L'art. 9 estende la disciplina sull'accesso al patrocinio a spese dello Stato, prevista per le controversie transfrontaliere in ambito UE, ai procedimenti per l'esecuzione di obbligazioni alimentari e riconosce il diritto al gratuito patrocinio a tutti coloro che presentano domande inerenti alla sottrazione internazionale di minori.
Permesso di soggiorno individuale per minori stranieri. L'art. 10 dispone il rilascio di un permesso di soggiorno autonomo ai minori stranieri, anche prima del quattordicesimo anno di età, per dare piena attuazione al Reg. (CE) n. 380/2008 che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi. |