Il convivente non possessore della casa non può usucapirla
12 Settembre 2016
Il caso. L'attore ha dedotto, davanti al Tribunale di Roma, di aver continuato a risiedere, dopo la morte della convivente, nell'abitazione di proprietà della defunta insieme ai figli della stessa, odierni convenuti. Ha rilevato, inoltre, che al ritorno da una breve trasferta i convenuti avevano provveduto a sostituire la serratura della casa, sita in Roma, dove risiedeva, portando via i beni e gli effetti personali che si trovavano all'interno.
Il convivente more uxorio è detentore qualificato. Il Tribunale di Roma osserva, sulla base delle più recenti pronunce in tema di usucapione, che il convivente more uxorio che abita nell'immobile adibito a residenza familiare è detentore qualificato di tale immobile. In forza di un negozio familiare è, quindi, consentito al detentore rimanere all'interno dell'immobile per un certo periodo, anche dopo la cessazione del rapporto di convivenza, senza che il convivente proprietario possa estrometterlo repentinamente (Cass. civ., n. 7214/2013). Peraltro, proprio perché detentore qualificato, per usucapire il bene il detentore avrebbe dovuto trasformare, «attraverso una interversio possesionis, la propria detenzione in possesso», cosa che non è emersa dall'istruttoria. Va specificato che il titolo di detentore qualificato non consente di «rimanere indefinitamente nell'abitazione familiare, così comprimendo il diritto di proprietà dell'altro convivente» ma lo tutela solo da una estromissione repentina che non gli permetta di reperire un'altra sistemazione e, quindi, gli consente di agire per essere reintegrato nella detenzione. La detenzione è solo strumentale all'esercizio della menzionata azione a sua tutela ma non attribuisce al convivente non proprietario un titolo da far valere, per esempio, a fini risarcitori.
Richiesta di indennizzo per uso esclusivo dell'immobile in comunione. Nel procedimento, inoltre, i convenuti (eredi del defunto proprietario) hanno proposto domanda riconvenzionale per ottenere un indennizzo per l'occupazione esclusiva dell'attore di un altro appartamento collocato a Ladispoli di cui era proprietario al 50% con la ex convivente. Il Tribunale ha rigettato sia la domanda attorea di risarcimento del danno per l'estromissione dall'appartamento romano, sia la domanda riconvenzionale del convenuto precisando che accoglie la domanda riconvenzionale. «Se la natura di un bene immobile oggetto di comunione non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari, l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure mediante avvicendamento». Pertanto «il semplice godimento esclusivo ad opera di taluni non può assumere l'idoneità a produrre un qualche pregiudizio in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo», come in questo caso. |