La riforma del processo matrimoniale canonico

Marco Canonico
12 Ottobre 2015

Con la lettera apostolica “Mitis iudex dominus Iesus” per la Chiesa latina e correlativamente il motu proprio “Mitis et misericors Iesus” per le Chiese orientali, Papa Francesco ha operato la riforma del processo matrimoniale canonico. L'intervento introduce consistenti modifiche alla vigente disciplina procedurale prevedendo la possibilità che la sentenza di primo grado acquisti efficacia esecutiva in difetto d'impugnazione ed introducendo un procedimento abbreviato, sotto la responsabilità del Vescovo, per le cause che non richiedano approfondite indagini istruttorie o si fondino sulla comune volontà delle parti di conseguire la dichiarazione di nullità del vincolo.
Le ragioni dell'operato intervento

Con la lettera apostolica “Mitis iudex dominus Iesus”, emanata in forma di motu proprio il 15 agosto 2015 ma resa pubblica l'otto settembre successivo, Papa Francesco ha adottato una riforma del processo canonico per la valutazione della validità del matrimonio.

Nel provvedimento il Pontefice si dichiara spinto a detta riforma per salvaguardare «l'unità nella fede e nella disciplina riguardo al matrimonio, cardine e origine della famiglia cristiana» nell'ottica della salvezza delle anime, che costituisce il fine supremo della Chiesa e delle sue istituzioni, stante «l'enorme numero di fedeli che, pur desiderando provvedere alla propria coscienza, troppo spesso sono distolti dalle strutture giuridiche della Chiesa a causa della distanza fisica o morale; la carità dunque e la misericordia esigono che la stessa Chiesa come madre si renda vicina ai figli che si considerano separati».

Si sottolinea come nella prospettiva ricordata anche il Sinodo abbia sollecitato una maggiore rapidità ed accessibilità della giustizia ecclesiastica in materia matrimoniale.

Il provvedimento risponde dunque al dichiarato intento di favorire «non la nullità dei matrimoni, ma la celerità dei processi, non meno che una giusta semplicità, affinché, a motivo della ritardata definizione del giudizio, il cuore dei fedeli che attendono il chiarimento del proprio stato non sia lungamente oppresso dalle tenebre del dubbio».

Nello stesso tempo, si ribadisce il potere giurisdizionale che, affidatole da Cristo, compete alla Chiesa, ed in particolare il diritto-dovere dei «Pastori delle Chiese particolari», ovvero i Vescovi diocesani per quanto di interesse in questa sede, di «giudicare i propri sudditi».

I criteri ispiratori del provvedimento innovativo

La riforma si basa su un progetto elaborato da una Commissione appositamente nominata dal Pontefice e presieduta dal Decano del Tribunale della Rota Romana.

Sulla scia della tradizione ed in conformità alle scelte operate dai precedenti Pontefici, il provvedimento in questione propende per mantenere la valutazione della validità dei matrimoni in sede giudiziaria anziché, come pure era stato ipotizzato, trasferirla in ambito amministrativo, e tale scelta viene giustificata «non perché lo imponga la natura della cosa, ma piuttosto lo esiga la necessità di tutelare in massimo grado la verità del sacro vincolo: e ciò è esattamente assicurato dalle garanzie dell'ordine giudiziario».

Sulla base di tale premessa, i criteri ispiratori della riforma vengono indicati anzitutto nella ricerca dell'attribuzione di efficacia esecutiva già alla prima sentenza dichiarativa dell'invalidità del vincolo, innovando rispetto alla disciplina attuale che richiede a tal fine la pronuncia di una duplice decisione conforme da parte di due diversi tribunali.

In secondo luogo si profila la possibile costituzione del giudice unico sotto la responsabilità del Vescovo, in luogo dell'attuale decisione necessariamente collegiale, con l'auspicio di una maggiore diretta partecipazione dello stesso Vescovo nell'esercizio della potestà giudiziaria.

Si prospetta inoltre l'introduzione di una procedura abbreviata accanto a quella ordinaria, per i «casi in cui l'accusata nullità del matrimonio è sostenuta da argomenti particolarmente evidenti», con la diretta partecipazione del Vescovo.

Altro principio che ha informato la riforma concerne la salvaguardia della facoltà d'impugnazione, con il ripristino dell'appello «alla sede del Metropolita, giacché tale ufficio di capo della provincia ecclesiastica, stabile nei secoli, è un segno distintivo della sinodalità della Chiesa», e salva la possibilità di ricorrere alla Sede Apostolica, cioè al Tribunale della Rota Romana.

Si prospetta altresì l'opportunità che le Conferenze Episcopali, nel coadiuvare i Vescovi nell'esercizio della potestà giudiziale all'interno delle rispettive diocesi, si adoperino affinché «venga assicurata la gratuità delle procedure, perché la Chiesa, mostrandosi ai fedeli madre generosa, in una materia così strettamente legata alla salvezza delle anime manifesti l'amore gratuito di Cristo dal quale siamo tutti salvati».

Non viene infine trascurato il fatto che per le Chiese cattoliche di rito orientale vige una normativa specifica, fondata sul Codice dei Canoni delle Chiese Orientali (CCEO). Per adeguare anche detta normativa, contestualmente al provvedimento in esame è stato emanato il motu proprioMitis et misericors Iesus”.

Le principali novità introdotte dalla riforma

La riforma adottata dal Papa si realizza mediante la sostituzione delle disposizioni del Codice di Diritto canonico per la Chiesa latina dedicate specificamente ai processi per la dichiarazione di nullità del matrimonio (Capitolo I, Titolo I, Parte III del Libro VII) ovvero i canoni 1671-1691.

La prima novità è costituita dalla perfetta equiparazione, ai fini della determinazione della competenza territoriale, del domicilio dell'attore a quello del convenuto (can. 1672), laddove sino ad ora il foro della parte istante costituiva un criterio secondario rispetto al luogo di celebrazione del matrimonio ed al domicilio del convenuto e richiedeva, per poter validamente operare, che entrambe le parti si trovassero nel territorio della medesima Conferenza Episcopale e che il Vicario giudiziale del luogo di domicilio del convenuto, udito quest'ultimo, prestasse consenso. A conferma di quanto sopra, l'art. 7, § 1, delle «Regole procedurali per la trattazione delle cause di nullità matrimoniale» che Papa Francesco ha voluto emanare ad integrazione del motu proprio per rendere più agevole l'applicazione della riforma, dispone che «i titoli di competenza di cui al can. 1672 sono equivalenti, salvaguardato per quanto possibile il principio di prossimità fra il giudice e le parti».

Ulteriore innovazione si ravvisa all'interno del can. 1675, il quale adesso richiede che «il giudice, prima di accettare la causa, deve avere la certezza che il matrimonio sia irreparabilmente fallito, in modo che sia impossibile ristabilire la convivenza coniugale», mentre in precedenza si stabiliva che il giudice, prima di accettare la causa ed ogni qualvolta intravedesse la possibilità di buon esito, dovesse fare «ricorso a mezzi pastorali, per indurre i coniugi, se è possibile, a convalidare eventualmente il matrimonio e a ristabilire la convivenza coniugale» (can. 1676). La nuova disposizione, comunque ispirata al favor matrimonii, nel condizionare l'accettazione della causa alla constatazione dell'irreparabile fallimento dell'unione, sembra introdurre un elemento di specialità in deroga alla normativa comune, in quanto ai sensi del can. 1505, § 2, il libello, ovvero l'atto introduttivo del giudizio, può essere non ammesso dal giudice e dunque non essere idoneo ad originare un processo nelle sole ipotesi di incompetenza del giudice adito; difetto in capo all'attore della capacità di stare in giudizio; mancata indicazione del giudice, della domanda, del diritto invocato e dei fatti e delle prove su cui si fonda, della data, del domicilio dell'attore ed assenza della sottoscrizione del medesimo. Al contrario nel processo matrimoniale, in virtù dell'intervenuta modifica legislativa, la reiezione del libello pare ora consentita anche in ragione della mancata constatazione dell'irrecuperabilità del rapporto coniugale, situazione che peraltro non sembra facilmente accertabile dal giudice prima ancora dell'inizio del giudizio, a meno che a tal fine non sia da considerare sufficiente l'esposizione dei fatti offerta da parte attrice nell'atto introduttivo, soluzione che tuttavia rischia di contrastare con il principio del contraddittorio visto che finisce per ignorare l'opinione sul punto della parte convenuta, la quale non è stata ancora in alcun modo interpellata e dunque non ha potuto esporre le sue ragioni, salvo non si tratti di domanda giudiziale formulata in maniera congiunta da entrambi gli interessati.

La nuova formulazione del can. 1676, § 1, dispone che il Vicario giudiziale ammette il libello introduttivo del giudizio «se ritiene che esso goda di qualche fondamento». Viene in tal modo introdotta una sorta di valutazione preliminare in ordine al fumus della domanda giudiziale proposta, mentre nella precedente disciplina speciale sul processo matrimoniale difettava simile specifica prescrizione, salva l'applicabilità della norma generale sopra ricordata contenuta nel can. 1505, § 2, che consentiva appunto la reiezione del libello per manifesta infondatezza della relativa domanda.

La disposizione in esame prevede altresì che, se non si tratta di domanda avanzata congiuntamente da entrambe le parti, il libello, una volta ammesso, venga notificato in copia al convenuto, con assegnazione al medesimo del termine di quindici giorni «per esprimere la sua posizione riguardo alla domanda», indicare cioè se sia favorevole, contrario o indifferente rispetto alla richiesta di nullità proposta dal coniuge, con la possibilità di ulteriore invito da parte del Tribunale in difetto di risposta nel termine assegnato (§ 2). Si tratta di una richiesta che già era nella prassi di molti tribunali e che dovrebbe servire ad ottenere un primo sommario riscontro sulla attendibilità della versione dei fatti adombrata dall'attore all'interno del libello, sottoposto attraverso la descritta procedura all'esame del convenuto, che manifestando la sua posizione al riguardo esprime in sostanza una valutazione sulla rispondenza o meno al vero di quanto esposto dall'altra parte nell'atto introduttivo del giudizio. Va peraltro tenuto presente che, ai sensi dell'art. 11, § 2, delle «Regole procedurali per la trattazione delle cause di nullità matrimoniale” allegate al motu proprio, “si reputa che non si oppone alla domanda la parte convenuta che si rimette alla giustizia del tribunale o, ritualmente citata una seconda volta, non dà alcuna risposta».

Fra quelle introdotte dalla riforma di cui si discute la novità destinata a produrre conseguenze di maggiore rilevanza è quella contenuta nel novello can. 1679, che conferisce efficacia esecutiva alla sentenza di primo grado dichiarativa della nullità del vincolo in difetto d'impugnazione, a differenza della disciplina anteriore che a tal fine richiedeva comunque la presenza di una duplice pronuncia in senso conforme proveniente da due differenti tribunali. L'innovazione non è di scarso rilievo in quanto, nell'ottica del perseguito intento di conferire maggiore celerità ai processi, consente di evitare un secondo grado di giudizio con risparmio del tempo per lo stesso occorrente, facendo tuttavia salvo il diritto d'impugnazione che compete sia alla parte privata onerata sia, in caso di pronuncia affermativa, al difensore del vincolo, oltre al promotore di giustizia. Ed è interessante notare che, a fronte della prevista entrata in vigore della complessiva riforma a decorrere dall'8 dicembre 2015, con conseguente applicabilità delle nuove norme ai giudizi introdotti successivamente a tale data, la disposizione che prevede la possibile esecutività della decisione di primo grado si applicherà alle sentenze affermative pubblicate a partire dallo stesso giorno, operando dunque anche sui processi pendenti. Va peraltro sottolineato come l'attribuzione di efficacia esecutiva alla decisione di primo grado in materia di nullità matrimoniale abbia in realtà un precedente, costituito dalla facoltà speciale, concessa per un triennio alla Rota Romana da Benedetto XVI con rescritto emanato in data 11 febbraio 2013, che «le sentenze rotali che dichiarano la nullità del matrimonio siano esecutive, senza che occorra una seconda decisione conforme». Tale facoltà speciale è destinata ad essere superata dall'innovazione legislativa di recente introdotta, della quale dovrà tenere conto anche l'opera di adeguamento della Lex propria della Rota Romana, annunciata dal provvedimento di riforma oggetto d'esame.

Altra importante novità all'interno della modificata legislazione processuale canonica si rinviene nell'introduzione di una procedura abbreviata rispetto al procedimento ordinario, riservata alle ipotesi di domanda «proposta da entrambi i coniugi o da uno di essi, col consenso dell'altro», o qualora «ricorrano circostanze di fatti e di persone, sostenute da testimonianze o documenti, che non richiedano una inchiesta o una istruzione più accurata, e rendano manifesta la nullità» (can. 1683). Nell'art. 14, § 1, delle Regole procedurali allegate al motu proprio si legge in proposito che «tra le circostanze che possono consentire la trattazione della causa di nullità del matrimonio per mezzo del processo più breve secondo i cann. 1683-1687, si annoverano per esempio: quella mancanza di fede che può generare la simulazione del consenso o l'errore che determina la volontà, la brevità della convivenza coniugale, l'aborto procurato per impedire la procreazione, l'ostinata permanenza in una relazione extraconiugale al tempo delle nozze o in un tempo immediatamente successivo, l'occultamento doloso della sterilità o di una grave malattia contagiosa o di figli nati da una precedente relazione o di una carcerazione, la causa del matrimonio del tutto estranea alla vita coniugale o consistente nella gravidanza imprevista della donna, la violenza fisica inferta per estorcere il consenso, la mancanza di uso di ragione comprovata da documenti medici, ecc.». Sebbene la sommaria istruttoria eventualmente necessaria nel processo più breve sia effettuata dal Vicario giudiziale, con termini ridotti rispetto a quelli vigenti per il processo ‘ordinario' (cann. 1685-1686), la competenza per la decisione è affidata al Vescovo, cui spetta emanare la sentenza, ad eccezione dell'ipotesi in cui il Vescovo stesso non raggiunga la certezza morale a favore della nullità del matrimonio, dovendo in tal caso rimettere la causa al processo ordinario (can. 1687, § 1). Avverso la decisione del Vescovo emanata a conclusione del processo breve è consentito l'appello al Metropolita (o al suffraganeo più anziano in caso di sentenza emessa dal Metropolita o al Vescovo stabilmente designato dall'autore della pronuncia se costui sia Vescovo che non abbia autorità superiore al di sotto del Pontefice) o alla Rota Romana (can. 1687, § 3), con la possibilità tuttavia che il gravame che appaia meramente dilatorio sia rigettato a limine, e dunque in via preliminare, con semplice decreto del giudice superiore investito dell'impugnazione (can. 1687, § 4).

In conclusione

La riforma attuata da Papa Francesco sembra effettivamente realizzare l'intento perseguito di una maggiore celerità dei processi matrimoniali canonici, grazie soprattutto alla previsione della possibile efficacia esecutiva della sentenza pro nullitate di primo grado, senza più la necessità di attendere l'esito del giudizio di seconda istanza, ora relegato a mera eventualità. Anche l'introduzione di un procedimento abbreviato per i casi di domanda congiunta o che non richiedano approfondita indagine istruttoria potrà contribuire ad accelerare, nelle ipotesi contemplate, i tempi di risposta della giustizia canonica, sebbene l'affidamento della decisione ad un giudice unico anziché collegiale e la prevista possibilità di rigetto a limine dell'appello avverso le relative pronunce suggeriscano la massima prudenza e cautela nell'adozione e gestione di tale nuova procedura.

Testo integrale reperibile www.vatican.va - Lettera Apostolica

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