La modifica dei provvedimenti per i figli non matrimoniali

12 Novembre 2015

Come si chiede la modifica dei provvedimenti economici emessi dal Tribunale per i minorenni a tutela dei figli non matrimoniali?

Come si chiede la modifica dei provvedimenti economici emessi dal Tribunale per i minorenni a tutela dei figli non matrimoniali?

Il caso. Con un primo decreto, di carattere definitivo, il Tribunale per i minorenni ha affidato in via esclusiva la figlia minore alla madre e fissato il contributo al mantenimento del padre; con successivo decreto, lo stesso Tribunale, a seguito di eventi successivi, ha disposto che le frequentazioni tra il non affidatario e la figlia avvenissero in spazio neutro, nulla disponendo in punto di assegno; né il primo né il secondo provvedimento hanno previsto l'assegnazione della casa familiare, il ché è motivo di frequenti discussioni anche con i legali di controparte, nonostante sia pacifico che la casa familiare spetti alla madre. Si vorrebbe proporre reclamo avverso il provvedimento ma il termine per l'impugnazione è spirato. È possibile chiedere una modifica del decreto definitivo?

A seguito della riformulazione dell'art. 38 disp. att. c.c. i procedimenti di modifica di precedenti provvedimenti regolatori dei rapporti tra i genitori e tra questi e i figli (nati fuori dal matrimonio) sono, in linea generale, di competenza del Tribunale ordinario a meno che non sia diversamente stabilito.

Nel caso in esame è evidente che, essendo decorso il termine di sei mesi dalla pubblicazione del decreto (e/o il termine di 30 giorni dall'eventuale notifica ad opera della controparte), il provvedimento sia passato in giudicato e sia insuscettibile di impugnazione in qualsiasi sede. Purtuttavia, in virtù del principio “rebus sic stantibus”, detto provvedimento è suscettibile di modifica. Rito e competenza del procedimento sono regolati in funzione delle domande proposte.

Ed allora:

a) non ha alcun senso richiedere la fissazione di un assegno di mantenimento a carico del padre, essendo detto onere già previsto nel primo decreto del Tribunale per i minorenni che, sul punto, continua ad essere efficace, essendo irrilevante che il secondo decreto (emesso a conclusione di un diverso procedimento) nulla abbia disposto; ovviamente quanto sopra non vale per il caso in cui si reputi necessario chiedere una modifica dell'importo dell'assegno; tale procedimento dovrà essere incardinato innanzi al Tribunale ordinario, che, in assenza di diverse domande, agirà ai sensi e con le forme dell'art. 316 bis c.c.;

b) se da un lato è vero che l'assegnazione della casa familiare al genitore convivente (nella fattispecie la madre) dovrebbe essere pacifica, non è invece corretto sostenere che, già in attualità l'assegnazione debba ritenersi assodata in assenza di un provvedimento che l'abbia disposta. E' pertanto opportuno farne istanza al Tribunale ordinario il quale però potrebbe avere qualche difficoltà nell'accogliere la relativa domanda nel caso in cui difettino elementi di fatto nuovi rispetto al momento in cui il Tribunale per i minorenni non aveva accolto la richiesta.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.