Non pregiudica l’acquisto della cittadinanza la separazione di fatto tra una donna straniera e un italiano

Redazione Scientifica
13 Febbraio 2017

La Corte di Cassazione, sottolineando la differenza tra “separazione personale” e “separazione di fatto”, ha indicato solo la prima quale condizione ostativa all'acquisto della cittadinanza italiana.

Il caso. La Corte d'appello di Firenze, confermando la sentenza di primo grado, ha riconosciuto la cittadinanza italiana ad una donna straniera sposata con un italiano. La Corte, infatti, ha ritenuto irrilevante la separazione di fatto intervenuta tra i coniugi dal momento che l'art. 5 l. n. 91/1992 (anche in ordine alle più rigorose condizioni introdotte con l. n. 94/2009) prevedeva quale condizione ostativa all'acquisto della cittadinanza italiana la separazione personale giudizialmente accertata.

Avverso tale pronuncia, il Ministero dell'Interno ha presentato ricorso per cassazione, sostenendo che la locuzione “separazione personale” rappresenti un ampio genus all'interno del quale ricomprendere sia la separazione legale che quella di fatto.

Separazione personale e separazione di fatto non sono assimilabili. La Suprema Corte, a conferma di quanto sostenuto in sede di appello, ritiene che le due fattispecie “separazione personale” e “separazione di fatto” non siano assimilabili.

Le condizioni ostative alla cittadinanza previste dall'art. 5 l. n. 91/1992, inoltre, non possono «essere fondate su clausole elastiche, ma su requisiti di natura esclusivamente giuridica, predeterminati e non rimessi ad un accertamento di fatto dell'autorità amministrativa» come può desumersi anche dalle altre specifiche condizioni interdittive: annullamento, scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Pertanto, la Cassazione rigetta il ricorso.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.