Decorrenza degli effetti del reclamoFonte: Cod. Proc. Civ. Articolo 708
13 Marzo 2017
I provvedimenti con cui la Corte d'appello, in sede di reclamo ex art. 708, comma 4, c.p.c., modifica l'ordinanza presidenziale hanno efficacia dalla data della pronunzia o dalla data dell'ordinanza presidenziale?
In assenza di precedenti giurisprudenziali pubblicati, la risposta non può che essere prudenziale. In primo luogo, occorre ovviamente distinguere tra provvedimenti economici e provvedimenti inerenti l'esercizio della responsabilità genitoriale e l'assegnazione della casa familiare. La riforma di quelli appartenenti al secondo gruppo non potrà che avere effetti dal momento dell'emissione della pronunzia della Corte d'appello, non essendo neppure concepibile una sorta di riduzione in pristino. Con riferimento ai provvedimenti economici, dalla natura di mezzo di gravame riconosciuta allo strumento di cui all'art. 708, comma 4, c.p.c. discende che il provvedimento della Corte d'appello sostituisce il provvedimento presidenziale con efficacia ex tunc; diversamente ragionando, la parte, soccombente in fase presidenziale ma vittoriosa in appello, dovrebbe essere costretta ad adempiere ad un comando – quello contenuto nell'ordinanza impugnata - che la Corte d'appello successivamente ha dichiarato illegittimo. Purtuttavia, non può però sottacersi che la Suprema Corte (Cass. 20 luglio 2015, n. 15186) ha stabilito che gli effetti dell'appello (in quel caso si trattava di appello pieno contro una sentenza di primo grado) in caso di riduzione decorrono comunque dalla pronunzia e non dalla domanda (vedi A. Simeone, Assegni: decorrenza, in IlFamiliarista.it). É opportuno precisare però che, anche qualora si ritenesse (correttamente, a parere di chi scrive) che il provvedimento di reclamo sostituisce l'ordinanza presidenziale, ciò non determina l'automatica ripetibilità delle somme versate in eccedenza, giusta l'oscillazione giurisprudenziale sul punto (Cass., sez. I, 5 novembre 1996, n. 9641; Cass., sez. I, 22 marzo 1993, n. 3363 la escludono; Cass. 23 maggio 2014, n. 11489 la ammette seppure con riferimento alle somme eccedenti la c.d. quota alimentare; vedi sul punto G. Fiengo, Esecuzione: ripetibilità delle somme versate, in IlFamiliarista.it). |