La successione degli uniti civili

13 Giugno 2016

La legge 20 maggio 2016 n.76 ha ridisegnato i confini delle successioni attribuendo agli uniti civilmente i diritti successori sullo schema dei diritti che competono ai coniugi.
Il quadro normativo

Il legislatore, per modificare il sistema delle successioni, ha operato con due diverse tecniche, sempre contenute nella l. n. 76/2016.

La prima tecnica prevede una generale e complessiva applicazione agli uniti civili delle disposizioni contenenti le parole coniuge, coniugi o termini equivalenti, ovunque ricorrano nelle leggi o in atti equivalenti.

Questa clausola generale, contenuta nell'art. 1 comma 20, espressamente prevede il riferimento alle norme relative al matrimonio ed esclude le norme in materia di adozione e quelle del codice civile non espressamente richiamate. Tale disposizione, unitamente al comma 21, rende applicabili alle parti dell'unione civile tutte le norme in materia di successione del coniuge di cui al secondo libro del codice civile.

La seconda tecnica, di individuazione specifica delle norme modificate, è proprio il comma 21 della nuova legge, che espressamente afferma come debbano essere applicate alle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso le disposizioni previste dal Capo III (dell'indegnità) e dal Capo X (dei legittimari) del Titolo I, dal Titolo II (delle successioni legittime) e dal Capo II (della collazione) e dal Capo V bis (del patto di famiglia) del Titolo IV del secondo libro del codice civile.

Inutile la precisazione «tra persone dello stesso sesso», poiché le unioni civili di cui alla norma in commento sono possibili solo tra persone dello stesso sesso.

Il comma 21, perciò, è una individuazione e specificazione di quanto già disposto all'art. 1, comma 20.

Le modifiche alla successione necessaria

Le parti dell'unione civile sono eredi legittimari reciproci. Questo comporta una ridefinizione complessiva del quadro dei legittimari.

L'unito civile ha la medesima posizione del coniuge e sarà soggetto alle medesime regole.

Perciò la quota di riserva che gli compete va determinata secondo le regole del Capo X del Titolo I c.c..

Gli sarà inoltre applicabile anche l'art. 540 c.c., non solo in relazione al primo comma, ma anche in relazione al secondo comma: la legge attribuisce anche all'unito civile il diritto di uso e abitazione sulla casa familiare. Inoltre, egli avrà diritto, in caso di morte dell'altra parte dell'unione civile, ad agire in riduzione per ottenere la legittima, avvalendosi di tutti i rimedi e le tutele tradizionalmente previste dal nostro ordinamento, dall'azione di riduzione, alla collazione e all'azione di restituzione.

Perciò, il legislatore, con questa novella ha aggiunto un'ulteriore fattispecie alla lista delle situazioni in cui la circolazione dei beni immobili donati e oggetto di successione è complicata dalla presenza attuale o eventuale di un legittimario. In attesa di una riforma che modifichi la circolazione dei beni donati, agevolandola ben più di quanto fatto con la legge di semplificazione del 2005, il legislatore ha scelto di non operare una discriminazione a carico dell'unito civilmente e di parificarlo al coniuge, sacrificando ancor di più la circolazione dei beni con provenienza donativa.

Inoltre, alla successione dell'unito civile, essendo l'altra parte dell'unione legittimario a tutti gli effetti, si devono applicare anche tutti gli altri meccanismi implicitamente dettati a tutela della successione necessaria, come la cautela sociniana, l'art. 549 c.c. contenente il divieto di pesi e condizioni; devono inoltre, ritenersi applicabili anche i mezzi offerti al testatore per soddisfare la legittima come crede, come il legato in sostituzione di legittima, la dispensa da collazione e imputazione, ovvero l'obbligo, invece, di effettuare l'una o l'altra.

La scelta di parificazione assoluta si rispecchia anche nella possibilità che l'unito civilmente debba esser parte del patto di famiglia e abbia gli stessi diritti del coniuge. Delicata, anche in questo caso, la posizione della parte dell'unione civile sopravvenuta al patto di famiglia, poiché potrà pretendere la quota spettantegli sull'oggetto del patto dal soggetto che rivestiva al momento del patto la qualità di coniuge o di unito civile. Delicata due volte, perché l'unito civile subentra nella posizione di un coniuge tradizionale, con anche le complicazioni derivanti dall'accettazione in famiglia del suo cambio di orientamento sessuale.

Le modifiche alla successione legittima

Le modifiche alla successione legittima sono relativamente semplici. Nell'ordine dei successibili è inserito, alla pari con il coniuge, l'unito civile.

I richiami espressi effettuati dall'art. 1 comma 21 l. n. 76/2016 impongono di ritenere richiamate le norme relative alla successione del coniuge. Se così non fosse, il legislatore avrebbe ingenerato non solo una disparità di trattamento fra l'unito civile e il coniuge, ma anche all'interno delle norme sulla successione dell'unito civile avrebbe creato un problema di coordinamento importante, assegnandogli una tutela per il caso di mancata attribuzione della quota di riserva, senza però assegnargli una quota nella successione intestata.

In assenza di testamento, perciò, l'unito civile sarà chiamato in quota alla successione, con le percentuali di chiamata definite dalla legge in base alla qualità dei soggetti concorrenti.

La tutela derivante dalla successione legittima è di immediata evidenza: in assenza di testamento, l'unito è erede nello stesso modo e misura in cui lo sarebbe il coniuge.

Anche a carico dell'unito operano le norme in materia di indegnità, per escludere lo stesso dalla successione dell'altra parte dell'unione civile ogniqualvolta si sia macchiato di un fatto riconosciuto dall'art. 463 c.c..

La morte del prestatore di lavoro

La l. n. 76/2016, all'art. 1 comma 17, prevede espressamente che debbano esser corrisposte anche alla parte dell'unione civile le indennità indicate dagli artt. 2118 e 2120 c.c..

In ogni caso, tali indennità avrebbero dovuto essere corrisposte già in forza della previsione di cui all'art. 1 comma 20 della novella.

Infatti, vi sono altre norme relative al rapporto di lavoro, come quelle dedicate alla pensione di reversibilità o al trattamento di fine rapporto che competono all'ex coniuge, che devono essere applicate all'ex unito civile, semplicemente in forza del citato comma 20 l. cit., senza che sia stato necessario un richiamo ulteriore e specifico.

Probabilmente il legislatore ha voluto eliminare ogni rischio di dubbio sulle norme espressamente richiamate dall'art. 1 comma 17, poiché contenute in libri diversi dal primo e dal secondo; inoltre, sono norme per l'applicazione delle quali le coppie dello stesso sesso avevano già in passato affrontato battaglie giudiziarie, al fine di vedere riconosciuti i loro diritti.

In conclusione

La nuova legge affronta anche il tema delle successioni, ma lo fa in maniera disarmonica.

Il legislatore ha espressamente previsto due norme dedicate: l'art. 1 comma 17 come norma di diritto successorio speciale, e l'art. 1 comma 21 come norma di diritto successorio a carattere generale. La lettura combinata di queste due disposizioni unitamente al comma 20 impone di considerare come tutto ciò che non è stato espressamente richiamato non possa essere applicato.

Anche le leggi speciali intervenute in seguito, che hanno apportato modifiche al codice, saranno soggette alla regola del comma 20 e non applicabili se non richiamate.

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