Se nel corso del giudizio il minore non viene assistito da un avvocato il procedimento viene dichiarato nullo
13 Giugno 2016
Il caso. Il Tribunale minorile territorialmente competente dichiarava con sentenza lo stato di adottabilità di un minore dopo aver accertato lo stato di grave deficit cognitivo della madre e la sua comprovata incapacità e mancanza di volontà rispetto al compito genitoriale. Il Tribunale, pur avendo rilevato che gli zii del minore avevano manifestato la propria disponibilità ad occuparsi del nipote, dimostrando reale attaccamento ed affetto nei suoi confronti, non li riteneva idonei a supplire alla mancanza della figura genitoriale per una serie di fattori che ne limitavano la disponibilità di tempo e che non consentivano di esprimere un giudizio positivo sulla corretta assunzione di tale ruolo di supplenza della figura materna e paterna. Gli zii del minore proponevano reclamo contro la decisione del Tribunale minorile eccependo la nullità del procedimento di primo grado per violazione di norme di legge e contestando nel merito la sussistenza dello stato di abbandono del minore.
Nomina di un curatore speciale? I giudici di legittimità, disattendendo la pronuncia resa in grado di appello, sostengono nella specie, la necessità della nomina, in mancanza del rappresentante legale per conflitto di interessi tra questi e il minore, di un curatore speciale. Detto conflitto d'interessi è ravvisabile in re ipsa nel rapporto con i genitori, portatori di un interesse personale ad un esito della lite che può essere diverso da quello vantaggioso per il minore mentre nel caso in cui a quest'ultimo sia stato nominato un tutore il conflitto deve essere specificatamente dedotto e provato in relazione a circostanze concrete, in mancanza delle quali il tutore non solo è contraddittore necessario, ma ha una legittimazione autonoma e non condizionata, che può liberamente esercitare in relazione alla valutazione degli interessi del minore.
Concludendo. Nella specie, il Comune, tutore provvisorio del minore, non ha provveduto alla nomina di alcun legale e il Tribunale per minorenni non ha disposto la nomina di un difensore di ufficio né di un curatore speciale. Ne deriva la lesione del diritto di difesa del minore che non è stato assistito e non ha potuto esercitare alcun contraddittorio su tutti gli atti processuali che hanno costituito il presupposto per le decisioni dei giudici di merito. Ciò ha come conseguenza la nullità del procedimento per l'accertamento dello stato di adottabilità svoltosi senza l'assistenza del legale del minore.
Tratto da "www.dirittoegiustizia.it" |