Il tribunale di Milano chiarisce la decorrenza dei termini per il divorzio breve
13 Luglio 2015
Il caso. Tizio ricorreva al Tribunale per chiedere la separazione giudiziale dalla moglie; il Presidente del Tribunale di Milano, autorizzava i coniugi a vivere separati, assumeva i provvedimenti provvisori e assegnava alle parti i termini per la costituzione in giudizio ex art. 709 c.p.c.; successivamente al deposito delle memorie istruttorie, i coniugi trovavano un accordo che veniva poi formalizzato in sede di udienza ex art. 708 c.p.c., intervenuta a distanza di tempo dalla prima autorizzazione a vivere separati. Decorsi i termini, i coniugi chiedevano congiuntamente pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto. Il Tribunale di Milano, con la sentenza in oggetto, ha accolto la domanda, ponendosi preliminarmente la questione processuale inerente il dies a quo del termine semestrale per la richiesta di divorzio. Infatti, l'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) l. 1 dicembre 1970, n. 898, come modificato dalla l. n. 55/2015, dispone che il divorzio possa essere chiesto, qualora la separazione si sia protratta ininterrottamente da «almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale...omissis», ma non chiarisce se, nell'ipotesi di trasformazione della separazione da giudiziale a consensuale, il termine (semestrale) decorre dall'udienza di trasformazione del rito (art. 711 c.p.c.) oppure da quella di comparizione dei coniugi nella procedura contenziosa (ex art. 708 c.p.c.).
La soluzione del Tribunale di Milano. Il Tribunale di Milano, con la decisione in oggetto, ritiene che il termine semestrale per proporre il divorzio decorra dall'udienza presidenziale ex art. 708 c.p.c. anche quando la separazione sia stata successivamente definita in maniera consensuale e formalizzata all'udienza ex art. 711 c.p.c.. Questi, in sintesi, i motivi della pronuncia:
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