Riconosciuto dalla madre, viene adottato e riconosciuto dal padre: chi sono gli eredi?
13 Ottobre 2016
Il caso. Il Tribunale di Messina si pronunciato in merito a una complessa vicenda, in cui il de cuius, inizialmente riconosciuto dalla madre, era stato successivamente adottato e riconosciuto dal padre. Non avendo egli lasciato né coniuge, né figli, né ascendenti o discendenti, i parenti del ramo materno chiedevano di essere riconosciuti quali unici eredi legittimi ex art. 572 c.c..
L'adozione ordinaria di minore non recide i rapporti di parentela con la famiglia di origine. Nel caso in esame, il de cuius era stato adottato in base all'istituto dell'adozione ordinaria di minore, abrogato con la l. 4 maggio 1983 n. 184 che, diversamente dall'adozione speciale e da quella legittimante (introdotta con la medesima legge), consentiva all'adottato di conservare tutti i diritti e i doveri verso la sua famiglia di origine ma non costituiva alcun rapporto civile tra adottante e famiglia dell'adottato. Ne consegue che, non potendosi applicare retroattivamente la figura dell'adozione legittimante (che attribuisce lo status di “figlio legittimo” all'adottato nei confronti del genitore adottivo e dei suoi parenti) il provvedimento che ha disposto l'adozione, in questo caso, non ha reciso i rapporti di parentela con i familiari del ramo materno, la cui rilevanza giuridica è stata affermata dal legislatore a seguito della modifica dell'art. 74 c.c. intervenuta con la l. 10 dicembre 2012, n. 219, in vigore al momento dell'apertura della successione. Mentre la precedente formulazione dell'art. 74 c.c., infatti, definiva il rapporto di parentela come «il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite» basandolo, quindi, sul concetto di consanguineità, il nuovo testo dell'articolo equipara il rapporto di filiazione avvenuto all'interno del matrimonio con quello avvenuto al di fuori di esso e con quello costituitosi con l'adozione.
L'inefficacia dell'adozione è conseguenza automatica del riconoscimento da parte dell'adottante. Per quanto riguarda, invece, gli effetti del riconoscimento successivo all'adozione, il Tribunale osserva che la soluzione adottata dal legislatore con l'art. 310 c.c. (nel testo vigente prima della l. n. 184/1983) è stata quella dell'inefficacia sopravvenuta dell'adozione, senza necessità di un provvedimento giurisdizionale che accerti l'esistenza dei presupposti indicati dalla legge. In conclusione, verificata la sussistenza all'apertura della successione mortis causa di un rapporto di parentela tra il de cuius e i parenti del ramo sia materno che paterno, in mancanza di eredi più prossimi, il Tribunale di Messina ha statuito che l'eredità sia devoluta in parti eguali a favore di tutti i chiamati.
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