Comunione legale e uso della seconda casa tra coniugi separati
14 Gennaio 2016
Due coniugi, in regime patrimoniale di comunione, sono comproprietari della casa di abitazione e di una seconda casa al mare. In sede di separazione, la casa di abitazione è assegnata alla moglie, in quanto collocataria di figli minori. Il marito va ad abitare nella seconda casa che la moglie vorrebbe pure utilizzare, pertanto la stessa chiede come ottenere la regolamentazione del godimento.
Come noto, il regime patrimoniale di comunione legale si scioglie a seguito della pronuncia di separazione coniugale (sentenza, ovvero omologa in caso di separazione consensuale) e in oggi, a seguito delle modifiche apportate all'art. 191 c.c. dalla l. n. 55/2015, anche in conseguenza dell'ordinanza che autorizza i coniugi a vivere separati. A seguito dello scioglimento, i beni che facevano parte delle comunione legale, sono assoggettati al regime della comunione ordinaria (salva l'applicazione degli artt. 192 ss. c.c., ove i coniugi intendano procedere alla divisione). L'assegnazione della casa familiare attribuisce al beneficiario un particolare diritto di godimento, che prescinde dalla titolarità bene, in funzione dell'interesse dei figli. E' escluso ogni corrispettivo, anche se l'assegnazione può incidere sull'incidere che l'altro coniuge debba eventualmente corrispondere all'assegnatario. In mancanza di diverse specifiche previsioni, espressione di un accordo fra i coniugi in sede di separazione, circa l'uso della casa al mare (oggetto della comunione legale), l'assegnatario dell'abitazione coniugale potrebbe radicare un autonomo giudizio sulla scorta dell'art. 1102 c.c.; come è noto, ciascuno dei partecipanti alla comunione ha diritto di servirsi del bene, purché non impedisca all'altro partecipante di farne uso secondo il suo diritto. L'interessato potrebbe richiedere giudizialmente di utilizzare anch'egli la seconda casa, ovvero di vedersi riconosciuta un'indennità per il mancato godimento. Come evidente, si tratta di controversia estranea alla cognizione del giudice della separazione, che segue le ordinarie regole di competenza. |