Inadempimento dell’onere testamentario e legittimazione alla risoluzione
14 Marzo 2016
Onere testamentario e posizione del beneficiario. Con la pronuncia n. 4444/2016, depositata il 7 marzo, la Corte di Cassazione interviene in tema di onere testamentario ed in particolare con riguardo al profilo della legittimazione attiva a chiedere la risoluzione del legato per inadempimento dell'onerato. La sentenza riguarda l'azione di risoluzione della disposizione testamentaria modale esercitata dal beneficiario dell'onere che era anche erede del de cuius. Mentre in primo grado il giudice di merito accoglieva la domanda e pronunciava la risoluzione della disposizione, in appello la Corte territoriale, in riforma della pronuncia di primo grado, rigettava la domanda di risoluzione sul presupposto che detta risoluzione non potesse essere chiesta dal beneficiario dell'onere testamentario. Avverso tale passaggio della decisione di merito veniva interposto ricorso per Cassazione deciso dalla sentenza in rassegna ed accolto dalla Corte.
Risoluzione della disposizione modale e legittimazione ad agire del beneficiario-erede. La pronuncia in esame, nell'accogliere il ricorso, ricorda infatti che l'art. 648, comma 2, c.c., secondo l'orientamento consolidato della stessa giurisprudenza di legittimità, deve essere interpretato nel senso che, in tema di legato, l'inadempimento del modus ad opera del legatario legittima i prossimi congiunti del testatore, ancorché eredi, nonché i beneficiari dell'onere a proporre, oltre all'azione di adempimento, quella di risoluzione (Cass. n. 2487/1999; Cass. n. 2306/1975). Chiarisce ulteriormente la Corte che con detto principio non contrasta il risalente precedente di legittimità secondo cui la legittimazione all'azione di adempimento del modo ed all'azione di risoluzione della disposizione testamentaria modale non riguarda le stesse persone, in quanto la prima sarebbe più ampia rispetto alla seconda, spettando a qualsiasi interessato e, quindi, a chiunque abbia un interesse materiale od anche non patrimoniale all'adempimento, fra cui, ad esempio, il beneficiario del modus (Cass. n. 3049/1968). In tal senso depone la considerazione per cui, con riferimento all'azione di risoluzione della disposizione testamentaria modale, la legittimazione ad agire andrebbe attribuita in base ai principi generali dell'interesse ad agire, di cui all'art. 100 c.p.c., interesse che è dato dalla situazione soggettiva di vantaggio sostanziale, il cui riconoscimento viene posto ad oggetto della pretesa fatta valere in giudizio, e che si concreta nella esigenza di conseguire un risultato utile o giuridicamente apprezzabile attraverso l'intervento del giudice. In tale ottica, il beneficiario dell'onere è da ritenere soggetto che sicuramente ha motivo per chiedere la risoluzione della disposizione testamentaria in questione, in quanto egli, ove sia pure erede, otterrebbe la restituzione della res, conseguendo un vantaggio patrimoniale e potendo, in ogni caso, soddisfare le esigenze morali che erano state perseguite dal de cuius e che, a causa dell'inadempimento del legatario, erano rimaste irrealizzate. Per tali considerazioni, la Corte ritiene quindi che i giudici di merito abbiano errato nell'affermare che l'erede della de cuius, nonché beneficiario del modus, non fosse legittimato a chiedere la risoluzione della disposizione in questione ai sensi dell'art. 648, comma 2, c.c..
Tratto da “www.dirittoegiustizia.it“ |