Opponibilità delle convenzioni matrimoniali e possibile coordinamento tra la trascrizione nei registri immobiliari e l’annotazione a margine dell’atto di matrimonio

15 Maggio 2015

In tema di opponibilità delle convenzioni matrimoniali il problema centrale è rappresentato dal coordinamento fra la trascrizione nei registri immobiliari (art. 2647 c.c.) e l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio (art. 162 c.c.).La giurisprudenza ritiene costantemente e con indirizzo pressoché unanime che l'annotazione di cui all'art. 162 comma 4 c.c. (norma speciale) sia l'unica forma di pubblicità idonea ad assicurare l'opponibilità della convenzione matrimoniale ai terzi, mentre la trascrizione di cui all'art. 2647 c.c. (norma generale) ha funzione di mera pubblicità-notizia. Punti di vista discordanti si riscontrano, invece, in dottrina.
Generalità

Le convenzioni matrimoniali e le successive modificazioni devono essere annotate a margine dell'atto di matrimonio (artt. 162 e 163 c.c.).

Dall'annotazione devono risultare la data della convenzione, il notaio rogante e le generalità dei contraenti. Non è dunque richiesto che sia riportato il contenuto della convenzione.

L'art. 2647 c.c. prevede inoltre la trascrizione nei registri immobiliari delle convenzioni matrimoniali con le quali si deroga - in maniera ampia attraverso la convenzione, ovvero occasionalmente attraverso l'acquisto di beni personali - al principio della comunione degli acquisti.

La legge non dispone alcuna trascrizione per il regime di comunione legale dei beni per l'evidente ragione che esso è il regime che si instaura automaticamente fra i coniugi al momento della stipulazione del matrimonio; dovranno piuttosto pubblicizzarsi, attraverso il sistema dell'annotazione a margine dell'atto di matrimonio e con la trascrizione di cui all'art. 2647 c.c., le deroghe al regime legale.

Ciò evidentemente a tutela dei terzi che intrattengono rapporti giuridici con i coniugi, i quali devono essere messi in condizione di conoscere il contenuto delle convenzioni matrimoniali che incidono sul regime patrimoniale e sulla condizione giuridica dei beni di cui questi sono titolari.

Il problema centrale relativo alla pubblicità delle convenzioni matrimoniali è rappresentato dal coordinamento fra le due forme di pubblicità previste dalla legge: trascrizione nei registri immobiliari ed annotamento a margine dell'atto di matrimonio.

Anche se la legge tace sul punto, le convenzioni matrimoniali che determinano un trasferimento di diritti reali devono essere trascritte, oltre che in base all'art. 2647 c.c., anche ai sensi dell'art. 2643 c.c.secondo i normali criteri.

Si pensi, per esempio, al caso di costituzione di fondo patrimoniale ad opera del terzo che trasferisca la proprietà dei beni ai coniugi, oppure al caso di costituzione di fondo patrimoniale con trasferimento di proprietà da un coniuge all'altro.

La funzione della trascrizione ex art. 2643 c.c., in aggiunta alla pubblicità di cui all'art. 2647 c.c., è quella tipica prevista dall'art. 2644 c.c.: « le convenzioni matrimoniali, qualora producano uno degli effetti di cui agli artt. 2643 e 2684 c.c., debbono essere assoggettate alla relativa trascrizione al fine di dirimere ogni eventuale conflitto tra più acquirenti dallo stesso autore. La pubblicità mediante trascrizione ai sensi dell'art. 2643 c.c. e dell'art. 2684 c.c. conserva, dunque, la sua piena autonomia in quanto, essendo diretta alla c.d. pubblicità dell'acquisto, è nettamente distinta sia dalla pubblicità a mezzo di annotazione (art. 162 c.c.), che attiene al regime generale della famiglia, sia dalla particolare forma di trascrizione di cui all'art. 2647 c.c., che si riferisce al particolare regime giuridico di un determinato bene in deroga al regime di comunione coniugale” (Lo Sardo G., La comunione convenzionale nel regime patrimoniale della famiglia, in Riv. notariato, 1991, 1342-1343).

La posizione della giurisprudenza

In giurisprudenza prevale nettamente l'orientamento secondo cui l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio è l'unica formalità pubblicitaria rilevante agli effetti dell'opponibilità della convenzione ai terzi, come chiaramente affermato dall'art. 162 comma 4 c.c. nel quale testualmente si legge che «le convenzioni matrimoniali non possono essere opposte ai terzi quando a margine dell'atto di matrimonio non risultano annotati la data del contratto, il notaio rogante e le generalità dei contraenti».

A sostegno di tale tesi la Cassazione ha evidenziato che il nuovo testo dell'art. 2647 c.c. dopo la novella di cui alla legge 19 maggio 1975, n. 151 (Riforma diritto di famiglia) non riproduce l'ultimo comma che nella stesura precedente disponeva che i vincoli derivanti da convenzioni matrimoniali non potevano essere opposti ai terzi finché non fossero stati trascritti (Cass. 27 novembre 1987, n. 8824).

La trascrizione ex art. 2647 c.c. è così degradata al rango di pubblicità-notizia.

In sostanza, l'annotazione avrebbe natura di pubblicità dichiarativa, mentre la trascrizione di cui all'art. 2647 c.c. quella di pubblicità-notizia, per cui la diversità delle funzioni rappresenta il mezzo di coordinamento dei due sistemi di pubblicità (Cass. 15 marzo 2006, n. 5684).

La giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, si è espressa in senso conforme in numerose pronunce consolidando così il proprio orientamento (ex multis, Cass. 5 aprile 2007, n. 8610; Cass. 16 novembre 2007, n. 23745; Cass. 30 settembre 2008, n. 24332; Trib. Monza 14 ottobre 2008; Trib. L'Aquila 2 febbraio 2009; Trib. Salerno 15 gennaio 2010; Trib. Roma 3 febbraio 2010; Cass. pen. 5 maggio 2011, n. 23986; Cass. 23 maggio 2011, n. 11319; App. Napoli 12 marzo 2012; Trib. Trento 19 marzo 2012; Cass. 12 dicembre 2013, n. 27854).

I terzi interessati a conoscere il regime patrimoniale di determinati soggetti – e di conseguenza la disciplina cui sono assoggettati determinati immobili - hanno dunque l'unico onere di consultare i registri dello stato civile e non anche i registri immobiliari (Cass. 10 luglio 2008, n. 18870).

In mancanza dell'annotazione a margine dell'atto di matrimonio, la convenzione è inopponibile ai terzi ed a nulla rileva l'effettiva conoscenza di essa che il terzo abbia potuto conseguire in altra maniera: quando la legge dispone che per l'opponibilità di determinati atti è necessaria la pubblicità, questa non ammette deroghe od equipollenti (Cass. 19 novembre 1999, n. 12864; Cass. 8 ottobre 2008, n. 24798; Cass. 25 marzo 2009, n. 7210; Trib. Prato 25 novembre 2009; Cass. 27 novembre 2012, n. 20995).

Sull'argomento la Suprema Corte si è espressa anche a Sezioni Unite ribadendo in maniera netta il principio secondo cui l'annotazione di cui all'art. 162 comma 4 c.c. (norma speciale) è l'unica forma di pubblicità idonea ad assicurare l'opponibilità della convenzione matrimoniale ai terzi, mentre la trascrizione di cui all'art. 2647 c. c. (norma generale) ha funzione di mera pubblicità-notizia (Cass., S.U., 13 ottobre 2009, n. 21658).

Va tuttavia segnalata una isolata pronuncia di merito che si esprime in senso contrario rispetto all'orientamento dominante, sostenendo dunque che l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio non è prevista ai fini dell'opponibilità ai terzi, a ciò essendo necessaria e sufficiente la trascrizione ai sensi dell'art. 2647 c.c. (Trib. Modena 19 luglio 1996). Trattasi, come detto, di una pronuncia di merito rimasta del tutto isolata.

Per ben comprendere la delicatezza del problema che ci occupa, è doveroso segnalare che sulla materia è addirittura intervenuta la Corte Costituzionale, la quale in una nota sentenza (C. cost. 6 aprile 1995, n. 111) ha affermato la non contrarietà ai principi costituzionali del combinato disposto degli artt. 162, u.c., 2647 e 2915 c.c., nella parte in cui non prevedono che l'opponibilità ai terzi sia determinata dalla trascrizione dell'atto nei registri immobiliari anziché dall'annotazione a margine dell'atto di matrimonio.

La posizione della dottrina

Se la giurisprudenza è pressoché unanime nel riconoscere all'annotazione a margine dell'atto di matrimonio natura di pubblicità dichiarativa, ed alla trascrizione ex art. 2647 c.c. funzione di mera pubblicità-notizia, analoga uniformità di vedute non sussiste in dottrina.

Alcuni Autori, pur ben consapevoli del prevalente indirizzo della giurisprudenza e della dottrina maggioritaria, affermano che anche dopo la novella di cui alla l. n. 151/1975, la trascrizione prevista dall'art. 2647 c.c. continui ad avere efficacia dichiarativa: «è evidente in tal caso, infatti, che i terzi sono comunque stati posti nella condizione di accertarsi dell'esistenza di quelle situazioni per essi pregiudizievoli in base ad una semplice indagine sui registri immobiliari, la quale precede normalmente la conclusione di un atto di acquisto o il compimento di una procedura esecutiva» (Oberto G., Pubblicità dei regimi matrimoniali, in Riv. dir. civ., 1988, II, 231).

Il coordinamento con l'art. 162 comma 4 c.c., che pure sancisce che l'opponibilità delle convenzioni matrimoniali consegue all'annotazione a margine dell'atto di matrimonio, si raggiungerebbe considerando le due forme di pubblicità (trascrizione ed annotazione) alternative fra loro, per cui l'opponibilità delle convenzioni matrimoniali ai terzi si otterrebbe eseguendo indifferentemente l'una o l'altra: «una volta abbracciata la tesi dell'efficacia dichiarativa della trascrizione delle convenzioni matrimoniali rimane però intatto il problema del coordinamento con l'istituto dell'annotazione, cui il legislatore ha inteso espressamente riconoscere la natura di condizione di opponibilità nei confronti dei terzi. Per questo si è cercato di proporre una nuova soluzione, poggiante su di un'interpretazione di tipo teleologico delle norme introdotte dalla riforma del diritto di famiglia, per effetto della quale le due forme di pubblicità potrebbero ritenersi alternativamente necessarie e vicendevolmente integrantisi. In altri termini, sarebbe sufficiente l'effettuazione di una sola di esse al fine di rendere le relative eccezioni al sistema legale opponibili ai terzi aventi causa o creditori» (Oberto G., Pubblicità dei regimi matrimoniali, in Riv. dir. civ., 1988, II, 233).

Che la pubblicità realizzata con la trascrizione di cui all'art. 2647 c.c. abbia efficacia dichiarativa sembra poi potersi desumere anche da una analisi complessiva del sistema della pubblicità nel quale l'efficacia dichiarativa costituisce la regola, e quella di pubblicità-notizia l'eccezione. Inoltre, la natura dichiarativa della trascrizione realizza maggiore certezza dei rapporti giuridici, risolvendo eventuali conflitti sulla base della priorità di esecuzione della formalità (Benetti G., Natura e pubblicità del fondo patrimoniale, in Contratti, 2000, 769).

Altri Autori, muovendosi sostanzialmente nel medesimo ordine di idee, ritengono la pubblicità matrimoniale del tutto irrilevante.

Infatti, si fa notare che non tutte le trascrizioni previste dall'art. 2647 c.c. presuppongono la stipulazione di una convenzione matrimoniale e quindi non sempre coesistono trascrizione e pubblicità matrimoniale: si pensi al caso di costituzione del fondo patrimoniale da parte del terzo con riserva della proprietà. In tale ipotesi la pubblicità nei registri immobiliari deve avere necessariamente natura dichiarativa e non può degradare a mera pubblicità-notizia; in caso contrario sarebbe impossibile venire a conoscenza del vincolo, posto che l'annotazione avviene soltanto nell'atto di matrimonio dei coniugi beneficiari e non in quello del terzo; questi, infatti, potrebbe anche non essere coniugato (De Rubertis G., Il nuovo regime patrimoniale della famiglia e la trascrizione immobiliare, in Vita not., 1976, 7).

Altri Autori sostengono invece la tesi intermedia per cui le due forme di pubblicità (annotazione e trascrizione), entrambe con efficacia dichiarativa, possono coesistere tranquillamente: «è evidente, a nostro avviso, che la riforma non ha creato affatto un abnorme sistema di pubblicità, né sono fondate, in linea teorica, le critiche mosse da più parti a tale sistema e, in particolare, in merito all'avvenuta abrogazione dell'ultimo comma dell'art. 2647 c.c., che disponeva, come noto, l'inopponibilità, ai terzi, dei vincoli derivanti dalla dote, o dalla comunione o dalla costituzione del patrimonio familiare, ove non trascritti. Le trascrizioni di cui si discorre, in realtà, sono “integrative” di quelle da eseguirsi a margine degli atti dello stato civile ma ciò non impone, automaticamente, di ritenerle superflue, o irrilevanti o di qualificare la pubblicità ex art. 2647 c.c. mera pubblicità-notizia» (Finocchiaro A., Finocchiaro M., Riforma del diritto di famiglia. Commento teorico pratico alla legge 19 maggio 1975, n. 151, III, Giuffrè, Milano, 1979, 1077-1078).

In particolare, si afferma che le due pubblicità avrebbero ambiti di applicazione diversi: l'annotazione servirebbe a rendere opponibile la convenzione in sé, mentre la trascrizione sarebbe finalizzata a dare pubblicità alle vicende relative a singoli immobili (Auletta T., Il fondo patrimoniale, in Schlesinger P. (diretto da), Il Codice Civile: Commentario, artt. 167-171, Giuffrè, Milano, 1992, 149 e ss.).

In altri termini, «in questa prospettiva, può dunque affermarsi che l'annotazione nei registri dello stato civile rappresenta il mezzo di pubblicità “generale” del regime patrimoniale del nucleo familiare, indipendentemente dalla natura dei beni e dei diritti che ad esso fanno capo. Viceversa, la trascrizione rappresenta il mezzo di pubblicità “speciale”, relativo ai singoli beni, che serve ad evidenziare le “eccezioni” al regime generale prescelto, le deroghe al vincolo comunitario (legale o convenzionale), assunto dal legislatore come forma-tipo del regolamento patrimoniale, ovvero la costituzione di uno specifico vincolo di destinazione. Quindi, precisando, dalle annotazioni (o dall'assenza di annotazioni) risultano sia i regimi generali che le loro eccezioni, mentre dalle trascrizioni emergono i contenuti concreti delle “convenzioni eccezionali”» (Lo Sardo G., La comunione convenzionale nel regime patrimoniale della famiglia, in Riv. notariato, 1991, 1348-1349).

Si ritiene, pertanto, che il legislatore abbia inteso realizzare un sistema di pubblicità a struttura complessa nel quale trascrizione ed annotazione operano come elementi di un unico procedimento pubblicitario.

Responsabilità per omissione della pubblicità

Quanto ai soggetti tenuti ad effettuare la pubblicità delle convenzioni matrimoniali, la legge (art. 34-bis disp. att. c.c.) impone espressamente tale obbligo a carico del notaio che ha ricevuto il relativo atto, stabilendo che la pubblicità debba essere effettuata nel termine di 30 giorni dalla data del matrimonio o dalla data di stipulazione dell'atto pubblico, con l'obbligo di richiedere al competente ufficiale dello stato civile l'annotazione, a margine dell'atto di matrimonio.

La più attenta dottrina non ha tuttavia mancato di evidenziare le incongruenze del sistema. Infatti, se nessun problema si pone per il notaio nel caso di convenzioni matrimoniali stipulate dopo il matrimonio, al contrario non è ben chiaro come e quando si debba effettuare la prescritta pubblicità nel caso di convenzioni matrimoniali stipulate prima delle nozze: «riesce difficile ritenere il notaio costretto ad indagare se e quando i suoi clienti si siano uniti in matrimonio nel caso in cui il rogito abbia preceduto la celebrazione. Sembra sussistere concordia d'opinioni sul fatto che la diligenza richiesta al professionista non debba spingersi al punto di tenere sotto costante controllo i registri dello stato civile del comune o dei comuni di residenza delle parti (nonché i registri anagrafici, per il caso che costoro mutino nel frattempo la propria residenza) in attesa che vi venga iscritto o trascritto l'atto di matrimonio. Di conseguenza si ritiene che il dies a quo per il computo del termine in oggetto decorra dalla data dell'intervenuta conoscenza da parte del notaio del giorno di celebrazione delle nozze» (Oberto G., Pubblicità dei regimi matrimoniali, in Riv. dir. civ., 1988, II, 241).

Il notaio che non effettui la prescritta pubblicità nei registri dello Stato Civile incorre in responsabilità per i danni che possano essere derivati da tale omissione (Trib. Pisa 29 gennaio 2004; App. Roma 10 maggio 2007; Cass. 27 novembre 2012, n. 20995).

Se, invece, l'omissione dell'annotazione a margine dell'atto di matrimonio sia riconducibile all'ufficiale dello stato civile, nella controversia che ne può scaturire legittimato passivamente non è il Comune ma direttamente lo Stato in quanto nell'esercizio della funzione di tenuta dei registri dello stato civile, il sindaco assumendo la veste di ufficiale di Governo, agisce quale organo dello Stato in posizione di dipendenza gerarchica anche rispetto agli organi statali centrali (Ministero della giustizia) e locali di grado superiore (Procuratore della Repubblica) (Cass., S.U., 13 ottobre 2009, n. 21658).

Sul tema della responsabilità per omessa annotazione del fondo patrimoniale a margine dell'atto di matrimonio la Cassazione è tornata a pronunciarsi recentemente con la sentenza 26 giugno - 23 settembre 2013, n. 21725 nella quale si afferma la responsabilità sia del notaio ex art. 1218 c.c. per aver chiesto l'annotazione senza rispettare il termine di 30 giorni previsto dall'art. 34 disp. att. c.c., sia dell'Ufficio dello Stato Civile per aver provveduto a detta annotazione solo dopo circa un anno dalla richiesta da parte del notaio e successivamente all'iscrizione di una ipoteca da parte di una banca.

L'obbligo a carico del notaio sembra dunque essere solo quello di richiedere senza ritardo l'annotazione, la cui effettiva esecuzione è a carico, invece, dell'ufficiale dello stato civile che è l'unico soggetto a cui è demandata la tenuta dei registri dello stato civile.

In conclusione

L'annotazione a margine dell'atto di matrimonio costituisce il perno del sistema di pubblicità, fondamentale per far conoscere ai terzi quali siano il regime e le convenzioni matrimoniali di ciascuna famiglia. L'omissione dell'annotazione non toglie efficacia alle convenzioni nei rapporti interni, ma rende le convenzioni stesse inopponibili ai terzi.

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