Ripartizione delle spese della casa in assegnazione
14 Luglio 2017
Come si ripartiscono le spese condominiali, in caso di assegnazione della casa familiare? In particolare, a chi spetta pagare il compenso dell'amministratore e le spese di assicurazione dello stabile?
Va premesso che non esistono norme specifiche sull'argomento. Il giudice, nell'ambito di provvedimenti provvisori o definitivi, potrebbe prevedere una regolamentazione del riparto delle spese, all'interno della più generale disciplina dei rapporti economici tra le parti; in mancanza, troveranno applicazione in via analogica le regole afferenti il rapporto di locazione. Dunque, le spese inerenti il godimento della casa saranno a carico dell'assegnatario, mentre quelle relative alla proprietà (ed in primis le spese straordinarie) a carico dell'altro coniuge (o di entrambi se comproprietari). La giurisprudenza ha precisato che, nelle locazioni degli immobili urbani, i premi di assicurazione dello stabile come il compenso dell'amministratore non sono compresi tra gli oneri accessori che l'art. 9, l. n. 392/1978 pone a carico del conduttore (Cass. 11 novembre 1988, n. 6088). Quelle spese dunque, siccome connesse al diritto dominicale, faranno capo alla proprietà. Va rammentato che, salve diverse pattuizioni tra i coniugi e l'amministratore del condominio, unico legittimato passivo per il pagamento di tutte le spese (ordinarie e straordinarie) è il proprietario, il quale avrà diritto di rivalsa verso l'assegnatario per le spese di competenza di quest'ultimo. |