Non è utilizzabile nel giudizio di separazione materiale probatorio acquisito illecitamente
14 Novembre 2016
Il caso. La Corte d'appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Pistoia, aveva affidato i tre figli in via esclusiva al padre, prevedendo incontri protetti tra i minori e la madre e confermato il rigetto delle reciproche domande di addebito. La pronunzia viene impugnata in sede di legittimità, in punto addebito dal padre e in punto addebito e affidamento dalla madre; la donna in particolare lamentava la mancata acquisizione, come materiale probatorio, di files audio di proprietà dell'ex coniuge, a lei pervenuti in forma anonima, contenenti la prova dei condizionamenti del padre nei confronti dei bambini.
Non è utilizzabile, nel giudizio civile, materiale probatorio illecitamente acquisito. La Suprema Corte, condividendo la relazione depositata ex art. 380-bis c.p.c., ha ritenuto inammissibili entrambi i ricorsi, giacchè le censure si risolvevano nella richiesta di nuova valutazione nel merito della vicenda, in violazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.; con specifico riferimento alla asserita lacuna istruttoria, la Corte ha precisato che nel giudizio civile, così come in quello penale, il materiale probatorio acquisito illecitamente, mediante sottrazione fraudolenta alla parte che ne era in possesso, è inutilizzabile. |