Il Giudice tutelare può privare il beneficiario di amministrazione di sostegno della capacità di testare
14 Dicembre 2015
Massima
Il Giudice tutelare chiamato a decidere se il beneficiario di amministrazione di sostegno sia in grado di negoziare testamento oppure non lo sia, dovrà far riferimento alle disposizioni che disciplinano l'attività notarile di raccolta degli atti (art. 47 l. n. 89/1913; art. 67 r.d. n. 1326/1914) nonché a tutte le norme che disciplinano l'invalidità del testamento e delle singole disposizioni (art. 591, comma 2, n. 3 c.c., art. 624 ss. c.c.) in modo da approfondire se la parte versi in condizioni di infermità o inferiorità tali da porla in stato di facile raggirabilità e che non le consentano di giovarsi di intervalli di lucidità, ovvero se comprenda in modo corretto o meno la natura dell'atto da compiersi, o ancora, se vi possa essere indotta sulla scorta di un percorso psicologico non corretto, alterato da indebiti fattori devianti esterni. Il caso
L'amministratore di sostegno della signora Mevia presentava istanza ex art. 411 comma 4 c.c. ultimo comma, c.c. al Giudice tutelare chiedendo che alla beneficiaria venisse estesa l'incapacità di testare prevista per l'interdetto dall'art. 591c.c. Il Giudice tutelare emetteva, in via cautelare ed urgente, il decreto richiesto limitando la facoltà di Mevia di redigere testamento. L'avvocato di Mevia depositava una memoria nell'interesse della stessa che veniva sentita personalmente dal Giudice tutelare, il quale, accertata la lucidità, la sicurezza e la coerenza espositiva della signora, revocando il precedente provvedimento, l'ha dichiarata reimmessa nel pieno possesso ed esercizio della propria capacità di negoziare testamento in qualsiasi forma.
In motivazione «Con stretto riferimento alla materia testamentaria, dunque, il Giudice tutelare si trova investito di un –sia consentito- difficile, e per lui nuovo, compito: quello di decidere chi sia in grado di negoziare testamento e chi, al contrario, non lo sia. Ritiene chi scrive che gli unici appigli positivi, utili per circoscrivere il campo di indagine evitando illegittimi e pericolosi arbitrii, siano da individuare nelle norme che regolano casi (almeno in parte) analoghi». La questione
La questione in esame è la seguente: di quali strumenti potrà disporre e che tipo di indagine dovrà effettuare il Giudice tutelare per decidere se sia il caso di estendere oppure no, ai sensi dell'art. 411 comma 4 c.c., ultimo comma, c.c., al beneficiario di amministrazione di sostegno l'incapacità di testare prevista per l'interdetto dall'art. 591 c.c.? Le soluzioni giuridiche
La dottrina è da sempre concorde nel ritenere che il beneficiario di amministrazione di sostegno, in mancanza di esplicita previsione di senso contrario, mantiene la capacità di fare testamento, tanto che ha più volte manifestato perplessità circa la limitazione della capacità testamentaria che colpisce il soggetto interdetto, la quale potrebbe essere sostituita da una misura di controllo contro l'abusiva strumentalizzazione dello stesso. Gli argomenti a supporto sono: 1) che il beneficiario di amministrazione di sostegno conserva la capacità di agire per le fattispecie non indicate nel decreto; 2) l'art. 411 comma 2 c.c. richiama espressamente l'applicabilità di norme sulle disposizioni testamentarie quali gli artt. 596 e 599 c.c.; 3) che l'art. 411 comma 3 c.c. dispone espressamente che la validità di deposizioni testamentarie a favore dell'amministratore di sostegno sia parente entro il quarto grado o coniuge o convivente dello stesso, sancendo l'invalidità di disposizioni testamentarie a favore di altri amministratori di sostegno; 4) che l'art. 591 c.c. si ritiene tassativo nelle ipotesi di incapacità a testare. Capacità di fare testamento riconosciuta in primis dalla nostra Costituzione all'art. 42 Cost. dove, menzionando la successione testamentaria, riconosce e tutela la volontà del soggetto alla determinazione della destinazione da dare ai propri beni dopo la morte. Ulteriore e più pregnante riferimento si trova nell'art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea che espressamente afferma « ogni individuo ha il diritto di godere della proprietà dei beni che ha acquisito legalmente, di usarli, di disporne e di lasciarli in eredità». Anche la giurisprudenza nelle poche pronunce emesse in tema di testamento dell'amministrato riconosce unanimemente che dal punto di vista giuridico il beneficiario di amministrazione di sostegno è capace di agire in relazione al compimento di ogni atto che non sia espressamente a lui precluso dalla legge o dal decreto di nomina emesso dal Giudice tutelare ai sensi dell'art. 406 c.c. ed eventualmente da decreti successivi. Il Tribunale di Varese con decreto del 11 ottobre 2011 aveva ritenuto che la capacità di testare della persona beneficiaria può essere esclusa ai sensi dell'art. 591 c.c., applicabile all'amministrazione di sostegno in forza dell'art. 411 c.c., laddove tale limitazione corrisponda all'interesse della persona protetta e sul presupposto che manchi, nella stessa, la capacità di agire in sede negoziale, come accertata nel rituale contraddittorio, anche alla presenza del difensore del soggetto vulnerabile. Nella sentenza in commento il giudice di Vercelli precisa che l'indagine per valutare la condizione di lucidità del beneficiario e che la volontà testamentaria corrisponda alla sua effettiva volontà, è tutt'altro che semplice; indica di quali strumenti si dispone e che tipo di indagine va effettuata, richiamando le norme che disciplinano l'attività notarile di raccolta degli atti, che impongono al rogante “un'indagine sulla volontà delle parti” (art. 47 l. not.; art. 67 r. not.) e tutte quelle che regolano l'invalidità del testamento o delle singole disposizioni (art.591 comma 2, n. 3 c.c.; art. 624 ss. c.c.). L'indagine, precisa il Tribunale di Vercelli, mira ad «approfondire se la parte versi in condizioni di infermità o inferiorità tali da porla in stato di facile raggirabilità e che non le consentano di giovarsi di intervalli di lucidità; ovvero se comprenda in modo corretto o meno la natura dell'atto da compiersi; o ancora, se vi possa essere indotta sulla scorta di percorso psicologico non corretto, alterato da indebiti fattori devianti esterni». Laddove, quindi, il Giudice tutelare accerti - nel caso di specie sia tramite l'ascolto diretto che per le risultanze di una CTU geriatrica agli atti - la lucidità, la sicurezza e la coerenza espositiva della beneficiaria, deve ritenerla capace di negoziare testamento in qualsiasi forma. Osservazioni
L'istituto dell'amministrazione di sostegno, introdotto nel nostro ordinamento dalla l. n. 6/2004, si propone di apprestare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, un sistema di protezione, caso per caso, in favore di quelle persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana. La normativa in materia è stata, per così dire, articolata al contrario rispetto alle norme dettate a tutela dell'interdetto, nel senso che il beneficiario di una amministrazione di sostegno conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno. Dal punto di vista giuridico il beneficiario di amministrazione di sostegno è capace di agire in relazione al compimento di ogni atto che non sia espressamente a lui precluso dalla legge o dal decreto di nomina emesso dal Giudice tutelare ai sensi dell'art. 406 c.c. ed eventualmente da decreti successivi. E l'art. 411 c.c., che consente di estendere al beneficiario di amministrazione di sostegno, le limitazioni e gli effetti previsti dalla legge per l'interdetto, tra i quali l'incapacità di testare prevista dall'art. 591 c.c., assolve proprio alla funzione primaria dell'istituto di approntare un sistema di tutela del caso singolo, così garantendo decisioni diverse per fattispecie diverse e conferma che il soggetto beneficiario è da considerarsi capace tranne per gli atti in cui viene evidenziato dal Giudice tutelare che non lo è. Solo quest'ultimo può estendere le incapacità dell'amministrando e tale facoltà si iscrive nel sistema di protezione caso per caso delineato appunto dalla normativa sopra richiamata. Quindi, il beneficiario dell'amministrazione di sostegno può essere privato della capacità di testare, solo per decisione del giudice tutelare contenuta nel provvedimento di nomina di amministratore di sostegno o in provvedimento successivo. Sarà, quindi, compito del giudice tutelare disporre gli strumenti necessari (perizie medico legali, esame di documenti e, soprattutto, l'ascolto del beneficiario) ed effettuare l'indagine necessaria per comprendere quali siano effettivamente le volontà dell'amministrato e se lo stesso presenti quella lucidità idonea «alla manifestazione libera e serena delle proprie ultime volontà». |