Condannato per stalking il padre che obbliga la figlia a sottoporsi a continue visite mediche
14 Dicembre 2016
La Corte d'appello, in riforma della sentenza di primo grado, ha condannato l'imputato per il delitto di cui all'art. 612-bis, commi 1,2 e 3, c.p. oltre che al risarcimento dei danni nei confronti della ex compagna, costituitasi parte civile, in quanto, con reiterate minacce e molestie, le aveva causato un grave stato di ansia unito a un fondato timore per l'incolumità dei propri familiari e aveva causato nella figlia minorenne disturbi nella sfera emotiva-affettiva e una grave patologia dell'accudimento. Contro il provvedimento della Corte d'appello, l'uomo ha presentato ricorso per cassazione.
Secondo la Suprema Corte, è evidente il carattere persecutorio delle condotte che il ricorrente esercitava nei confronti sia della ex compagna (della quale contestava con modalità ossessive il ruolo genitoriale) sia della figlia, sottoposta a continue visite mediche che avevano causato una crisi sfociata, poi, in un ricovero. Gli stessi medici che si erano occupati della vicenda su incarico del Tribunale per i minorenni ovvero su richiesta del padre avevano definito l'atteggiamento dell'uomo nei confronti della minore “maniacale” e lo avevano avvisato della necessità di esercitare un controllo razionale sul suo “istinto di cure”. La reiterazione delle molestie e minacce da parte del ricorrente è indice ulteriore della consapevolezza che tali comportamenti avrebbero indotto nella ex compagna un grave e perdurante stato di ansia e paura oltre ad avere gravi ripercussioni negative nei confronti della figlia. Né risulta possibile configurare alcuna patologia che possa incidere sull'elemento soggettivo del reato, aspetto che non è stato preso in considerazione neanche dalla difesa dell'uomo, o applicare la scriminante ex art. 51 c.p. che esclude la punibilità in caso di esercizio di un diritto o adempimento di un dovere. Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso. |