Condannato il marito che non versa il mantenimento anche se la donna viene aiutata dai genitori
15 Febbraio 2016
Violazione obbligo di assistenza familiare. Il Tribunale, prima, la Corte di appello, dopo, condannavano un uomo, ex art. 570 c.p., per non aver versato alla moglie separata l'assegno di mantenimento. Il marito ricorreva allora in Cassazione, censurando la sentenza, poiché, a suo dire i giudici di merito: a) non avevano tenuto conto della sopravvenuta impossibilità economica, documentata in atti, dell'imputato; b) del fatto che la donna aveva migliorato la propria condizione economica, avendo, con tutta probabilità, dovuto procurarsi i mezzi di sostentamento, iniziando a lavorare e trasferendosi dai propri genitori.
Nessuna prova. La Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo che: a) la sopravvenuta impossibilità dell'uomo a pagare l'assegno era generica e indimostrata e comunque non tale da «integrare una situazione di persistente, oggettiva ed incolpevole indisponibilità di introiti»; b) «il pur ipotetico miglioramento delle condizioni di vita» della donna, «grazie all'ausilio dei genitori, non incide in alcun modo sulla persistenza, in capo al prevenuto, dell'obbligo» di mantenimento (Cass., n. 46060/2014); c) l'affermazione circa il reperimento di un'attività lavorativa da parte della donna risultava essere generica (“prospettata in termini meramente ipotetici”) e non dimostrata. |