L’ascolto del minore: non solo dovere del Giudice ma anche dei genitori

15 Febbraio 2017

L'ordinanza in esame affronta due questioni di grande importanza per la tutela del minore: da un lato, il diritto del minore ad essere ascoltato e il dovere del Giudice di porre in essere tale ascolto e dall'altro il diritto dello stesso a non essere coinvolto inutilmente in un procedimento giudiziale.
Massima

In caso di contrasto genitoriale su scelte e questioni riguardanti i figli minori, è dovere primario dei genitori, onde evitare l'insorgenza di inutili conflitti giudiziari, quello di ascoltarli prendendo atto delle loro specifiche volontà.

È passibile di censura, anche ai fini della valutazione della capacità genitoriale, il comportamento del genitore che abbia ignorato irragionevolmente le intenzioni manifestategli chiaramente dal minore e costretto l'altro genitore ad adire l'autorità giudiziaria, qualora il Giudice accerti, all'esito della sua audizione, che la sua volontà era già stata espressa in modo univoco in ambito familiare e riconfermata in sede processuale. L'audizione deve essere “diritto” del minore e non strumento di uno dei genitori per provocare sub-procedimenti privi di qualsivoglia utilità.

Il caso

Un padre, nell'ambito di un procedimento giudiziale di separazione, a causa del dissenso manifestato dalla madre riguardo la richiesta della figlia minore di poter trascorre un'esperienza formativa di tre mesi in Australia in occasione del periodo estivo, ha incardinato con ricorso un sub-procedimento, onde ottenere l'autorizzazione a che la minore potesse affrontare il viaggio e partecipare alla vacanza-studio.

Le resistenze materne erano legate prevalentemente alla distanza geografica della località scelta dalla figlia, alla durata del soggiorno e frutto, inoltre, della convinzione che la minore non fosse realmente sicura di partecipare alla vacanza-studio e non avesse la capacità di esprimere liberamente il suo dissenso ai genitori.

Il Giudice, durante l'ascolto della minore, ha accertato che la stessa era determinata nel voler affrontare questa esperienza formativa e che le sue intenzioni erano già state manifestate chiaramente alla madre. Pertanto, con l'ordinanza in commento, ha accolto il ricorso del ricorrente, concedendo l'autorizzazione richiesta.

Le questioni

L'ordinanza in oggetto affronta tre questioni di grande importanza per la tutela del minore: 1) il diritto del minore ad essere ascoltato e il dovere del Giudice di porre in essere tale ascolto; 2) il dovere in primis a carico dei genitori di ascoltare i figli e perseguire i loro desideri; 3) il diritto del minore a non essere coinvolto inutilmente in un procedimento giudiziale.

Le soluzioni giuridiche

Il Giudice, nell'ordinanza in commento, ha svolto alcuni passaggi fondamentali, per evidenziare che il diritto del minore ad essere ascoltato deve essere contemperato con il diritto a non essere coinvolto inutilmente nel processo.

- Quanto alla prima questione, il Giudice ha evidenziato che l'ascolto del minore costituisce un atto necessario e indispensabile nei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano, «(…) soprattutto allorché il contrasto genitoriale afferisca a una decisione che coinvolge in via diretta la minore medesima come nel caso di specie in cui (…) è indubbio che si tratti di una decisione che la riguarda in prima persona dal momento che è la sola a dover andare eventualmente in Australia per le vacanza studio».

E ancora, si legge in parte motiva, che «la minore nel corso della propria audizione ha riferito di aver espressamente detto alla propria madre quello che pensa, di essere consapevole delle resistenze materne (periodo troppo lungo, distanza significativa dalla residenza) ma di essere determinata nella propria decisione: (…) nel corso dell'audizione ha chiaramente espresso il proprio gradimento per il viaggio (…) è parsa serena (…) del tutto libera nella scelta (…) assolutamente interessata ad effettuare questa esperienza». Sul punto, anche la normativa di riferimento, agli artt. 315-bis, 336-bis, 337-octies c.c., delinea il diritto del minore che abbia compiuto i 12 anni - o anche di età inferiore, ove capace di discernimento - di esprimere la sua opinione in ordine alle decisioni relative ai propri diritti o interessi.

Tali disposizioni valorizzano il ruolo del minore nell'ambito del processo, riconoscendogli espressamente il diritto a essere informato e ad esprimere la propria opinione in tutte le questioni e le procedure che incidono sui suoi interessi esanciscono in maniera inequivoca l'importanza di tale atto processuale, che costituisce un'opportunità per il minore di fare ascoltare i suoi bisogni e di dare spazio nel processo alle sue esigenze ed emozioni.

- La seconda questione riguarda la condivisibile affermazione del principio per cui il dovere di ascolto del minore è un dovere dei genitori, prima ancora che del Giudice.

In questo scenario, come giustamente rilevato nella parte forse più originale dell'ordinanza in commento, «il compito del Giudice di procedere all'audizione dei minori in caso di contrasto tra i genitori è secondario rispetto a quello primario dei genitori di ascoltare i propri figli».

Dunque, il Giudice ha rilevato come i genitori, coinvolti in un conflitto giudiziario che porta ad affrontare anche questioni che riguardano direttamente i figli, hanno il dovere di mettersi nei confronti di questi in una posizione di ascolto, prestando la massima attenzione a ciò che viene detto loro, così da favorire l'attuazione condivisa delle migliori scelte per la crescita e lo sviluppo della prole.

Pertanto, è fondamentale che si instauri un canale di comunicazione efficace tra figli e genitori, così da prevenire ed evitare l'appesantimento del contenzioso già eventualmente in essere. Si legge sul punto: «se i coniugi avessero ascoltato, avrebbero evitato un ulteriore accesso all'autorità giudiziaria - con relativo appesantimento del contenzioso che li vede coinvolti (…) - e avrebbero attuato le migliori scelte nel rispetto dei desideri, delle aspirazioni e delle inclinazioni della figlia».

Nella pronuncia, quindi, se da un lato il Giudice ha riconosciuto la necessità dell'ascolto nel caso sottoposto al suo esame, dall'altro ha evidenziato l'importanza che i genitori pongano in essere tale incombente prima dell'intervento del Giudice e con l'obiettivo di evitarlo:«se è vero che è compito del giudice procedere all'audizione dei minori in caso di contrasto dei genitori avuto riguardo a scelte che li coinvolgono, tale compito è secondario rispetto a quello primario dei genitori di ascoltare i propri figli».

Entrambi i genitori devono, quindi, impegnarsi a essere dei “buon ascoltatori” e collaborare anche in caso di conflitto, per fare in modo che il minore possa esprimere il suo volere e i suoi desideri prima di tutto in ambito familiare,così da assicurare l'attuazione delle scelte migliori per la sua crescita e il suo sviluppo ed evitare, conseguentemente, il suo inutile coinvolgimento nel processo.

- Quanto alla terza questione, il Tribunale, nell'ordinanza in oggetto, ha delineato i limiti di esclusione dell'ascolto, costituiti dalle ipotesi in cui esso sia in contrasto con l'interesse del minore, ovvero risulti manifestamente superfluo, evidenziando, sul punto, come l'audizione del minore in ambito processuale sia inopportuna e/o superflua se le sue intenzioni e i suoi desideri sono stati preventivamente manifestati ai genitori in modo chiaro e diretto, senza condizionamenti. Nello specifico, nell'ordinanza si legge: «il sub-procedimento non si sarebbe reso necessario se solo i suoi genitori (…) avessero proceduto in via preliminare ad ascoltare(che è concetto diverso dal sentire) la propria figlia».

Dunque, il Giudice ha chiarito come l'ascolto da parte del genitore, per essere efficace e permettere di comprendere e soddisfare adeguatamente le esigenze dei figli, non deve essere meramente passivo (cioè tradursi in un mero “sentire”), ma improntato ad una ricezione attenta delle informazioni, così da comprendere appieno i bisogni dei figli medesimi.

Il Giudice in causa ha rilevato, infine, come il minore abbia non solo il diritto di essere ascoltato, ma anche il diritto di non essere coinvolto inutilmente nel contenzioso tra i genitori e che il mancato ascolto da parte dei genitori è indice di incapacità genitoriale « se vi è qualcuno che avrebbe dovuto prendere atto della volontà della minore e non lo ha fatto, questa è proprio la madre a cui la minore ha esposto il proprio chiaro pensiero: profilo che non potrà non essere valutato anche ai fini relativi ai profili della genitorialità. Di tale aspetto si dovrà tener conto anche ai fini delle spese di lite del presente procedimento».

Nell'innovativa ordinanza in commento, il Giudice ha evidenziato che nell'ipotesi in cui il minore abbia già comunicato ai genitori - in modo chiaro, autentico ed efficace - le proprie idee, i propri desideri e le proprie intenzioni (dimostrando di comprendere ciò che è più utile per sé e di saper prendere decisioni autonome), il suo ascolto “processuale” appare superfluo, inutile e quindi evitabile, anche perché potenzialmente pregiudizievole.

In altre parole, il minore non deve essere “costretto” a ribadire la propria volontà davanti al Giudice, quando detta volontà è già stata espressa in modo chiaro e incondizionato nel contesto familiare.

Osservazioni

Il principio affermato nell'ordinanza in esame è pienamente condivisibile e in linea con l'evoluzione legislativa e giurisprudenziale in materia di ascolto del minore.

Se, da una parte, deve essere garantito il diritto del minore a esprimere il proprio pensiero sulle questioni che lo riguardano direttamente, dall'altro lato deve essere anche assicurato il diritto, altrettanto importante, del minore a non essere ascoltato, ovvero a non essere invischiato inutilmente nei procedimenti giudiziari.

Le norme che disciplinano l'istituto dell'ascolto del minore se, da un lato, lo riconoscono come atto obbligatorio e necessario per l'assunzione dei provvedimenti che lo riguardano, dall'altro lo escludono, qualora sia superfluo o potenzialmente pregiudizievole per la prole.

In conclusione, il Tribunale di Milano ha “lanciato” un chiaro messaggio di responsabilizzazione e sensibilizzazione ai genitori, affinché ascoltino attentamente i figli, così da cercare di comprendere i loro reali bisogni e, conseguentemente, evitare il più possibile il loro coinvolgimento nel conflitto giudiziario. Infatti, il diritto all'ascolto non deve andare a scapito del diritto alla serenità del minore.

Guida all'approfondimento

M. Lagazzi, Le linee Guida per l'ascolto del minore, in Il nuovo diritto di famiglia, 2015, 5.3, 1019

C. Mangano, L'ascolto del minore nelle controversie civili che lo riguardano: evoluzione normativa e giurisprudenziale, soluzioni applicative, in www.magistraturaindipendente.it

G. Vassallo, Ascolto del minore: non solo dovere del giudice ma diritto del figlio, in www.altalex.com.

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