Sono nulli gli accordi preventivi aventi ad oggetto l'assegno di divorzio
16 Febbraio 2017
Il caso. Con sentenza depositata a dicembre 2013, il Tribunale di Milano, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra due coniugi, ha definito l'ammontare dell'assegno divorzile e dell'assegno di mantenimento nei confronti dei figli, a carico dell'ex marito che ha impugnato il provvedimento presso la Corte d'appello. I giudici di secondo grado hanno revocato l'assegno disposto in favore dell'ex moglie poiché l'appellante, nel 2006, aveva versato alla donna una somma pari a circa 2 milioni di euro intendendo in tal modo corrispondere, ad avviso della Corte, quanto le sarebbe spettato a titolo di assegno di mantenimento e assegno divorzile. Avverso tale pronuncia, l'ex moglie ha presentato ricorso per cassazione.
La natura assistenziale dell'assegno divorzile rende indisponibile il diritto a richiederlo. Secondo la Suprema Corte, la valutazione effettuata dalla Corte d'appello contrasta con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità in base al quale «gli accordi preventivi aventi ad oggetto l'assegno di divorzio sono affetti da nullità». Gli accordi con i quali i coniugi fissano, in sede di separazione, il regime giuridico-patrimoniale in vista di un futuro ed eventuale divorzio, infatti, sono invalidi per illiceità della causa poiché stipulati in violazione del principio di radicale indisponibilità dei diritti in materia matrimoniale ex art. 160 c.c.. Di tali accordi non è possibile tenere conto non solo nel caso in cui limitino o escludano il diritto del coniuge economicamente più debole al conseguimento di quanto necessario per soddisfare le proprie esigenze di vita ma anche nel caso in cui soddisfino pienamente tali esigenze in quanto una preventiva pattuizione potrebbe determinare la prestazione del consenso alla cessazione degli effetti civili del matrimonio (Cass. n. 1810/2000). Inoltre, gli accordi posti in essere dai coniugi in sede di separazione con lo scopo di determinare i reciproci rapporti economici in relazione a un futuro ed eventuale divorzio con riferimento all'assegno divorzile sono nulli per illiceità della causa anche tenendo conto della natura assistenziale di tale assegno (previsto a tutela del coniuge più debole) che rende indisponibile il diritto a richiederlo. Di conseguenza l'art. 5, comma 8, l. n. 898/1970, che prevede la possibilità di corrispondere l'assegno divorzile in un'unica soluzione, non è applicabile al di fuori del giudizio di divorzio e gli accordi di separazione, da interpretare secundum ius, non possono implicare rinuncia all'assegno stesso. L'accordo sulla corresponsione una tantum richiede, comunque, una verifica di natura giudiziale. L'attribuzione effettuata dal marito nel caso di specie costituisce, pertanto, solo un indice delle condizioni di vita delle parti in costanza di matrimonio oltre a concorrere all'accertamento delle risorse patrimoniali della ricorrente qualora si dimostri che la somma si trovi ancora nella sua disponibilità. La Cassazione accoglie, quindi, il ricorso e rinvia alla Corte d'appello in diversa composizione. |