La Corte d'Appello di Torino conferma l'adottabilità della figlia dei “genitori-nonni”
15 Marzo 2017
Il caso. Accogliendo il ricorso per revocazione presentato dai genitori di una minore dichiarata in stato di adottabilità, la Cassazione (Cass. 30 giugno 2016, n. 13435; si veda L. Volpe, Per le adozioni dei minori non conta l'età di chi adotta, in ilFamiliarista.it) ha revocato una sua precedente sentenza e cassato la pronuncia della Corte d'appello di Torino oggetto dell'impugnazione, rinviando alla medesima Corte, in diversa composizione, per l'esame del merito. Secondo la Suprema Corte, il Giudice di secondo grado non ha evidenziato fattori concreti idonei a integrare la fattispecie di stato di abbandono morale e materiale della minore, essendosi focalizzata solamente sull'unico episodio di abbandono della bambina (per il quale, peraltro, i genitori erano stati assolti con sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non costituisce reato) oltre che sull'età avanzata della coppia.
La valutazione del merito deve riferirsi alla situazione attuale e non alle precedenti pronunce. Osserva la Corte d'appello di Torino che, nella valutazione circa lo stato di abbandono morale e materiale della minore, non può non rilevarsi che, allo stato attuale, la bambina ha due genitori divenuti tali a tutti gli effetti di legge in virtù di sentenza passata in giudicato, «un nuovo cognome, una collocazione nella società, legami affettivi di tipo filiale con i genitori, consolidati in molti anni di convivenza». La valutazione ex novo del merito deve, secondo la Corte, considerare la situazione attuale prescindendo dalla ratio decidendi delle precedenti pronunce e riferendosi alla minore di ormai quasi 7 anni e non più alla bambina di pochi giorni allontanata ex art. 403 c.c. dai suoi genitori biologici. Considerato, quindi, che tra questi ultimi e la minore non vi è alcun legame, né frequentazione da molti anni e che tali legami non potrebbero essere ora avviati né è pensabile una rescissione della bambina dalla famiglia adottiva senza causare effetti traumatici nella stessa, la Corte territoriale ritiene infondato l'appello.
L'ingerenza dello Stato è giustificata e proporzionata all'interesse del minore. Per quanto riguarda, poi, la tesi sostenuta dagli appellanti in ordine all'imputabilità allo Stato della mancata costruzione di un autentico rapporto filiale con la propria figlia biologica, allontanata «con atto arbitrario e crudele» quando aveva solo un mese e 18 giorni, la Corte d'appello ritiene debba essere condiviso il giudizio espresso nei precedenti gradi di giudizio laddove era stata affermata la sussistenza dello stato di abbandono non materiale bensì morale, dovuto all'«inemendabile inadeguatezza» dei genitori biologici, determinata da precise caratteristiche di personalità accertate con le CTU. Il diritto del minore a vivere nella propria famiglia di origine incontra un limite, nel suo stesso interesse, qualora ciò comporti un'incidenza grave e irreversibile sul suo sviluppo psicofisico, nei termini definiti dall'art. 8 l. n. 184/1983. Il ricorso alla dichiarazione dello stato di adottabilità deve essere considerato soluzione estrema da esperire quando ogni altro rimedio appaia inadeguato, valutando le concrete capacità di acquisto o recupero della capacità genitoriale in tempi compatibili con le esigenze del minore. La Corte d'appello ritiene che nel giudizio di merito si siano riscontrati precisi e concordanti elementi di fatto che hanno portato alla dichiarazione di sussistenza dello stato di adottabilità valutati correttamente con l'insieme degli elementi positivi accertati. L'ingerenza dello Stato, nel caso di specie, risulta, pertanto, giustificata e proporzionata rispetto allo scopo, «tenendo a mente l'interesse della minore non già ad avere una famiglia “migliore” ma a vedersi assicurata una crescita sana, adeguata assistenza e stabilità affettiva». Deve, quindi, essere respinto l'appello dei genitori biologici e deve confermarsi la sentenza del Tribunale per i minorenni di Torino con riferimento alla dichiarazione di adottabilità della minore. |