Riconoscimento in Italia della sentenza straniera di adozione piena del figlio del partner same sex
18 Aprile 2016
Massima
La sentenza straniera di adozione del figlio del partner omosessuale è automaticamente efficace nell'ordinamento giuridico italiano ai sensi dell'art. 41, comma 1, l. n. 218/1995; è dunque inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 35 e 36 della l. 184/1983, nella parte in cui non consentirebbero al giudice di valutare, caso per caso, se risponda all'interesse del minore il riconoscimento di quella sentenza Il caso
La signora B.E.M. e la sua partner J.E.A., cittadine statunitensi, nel corso di una stabile relazione affettiva e nell'ambito di uno specifico progetto di genitorialità, fanno ricorso alla tecnica della procreazione medicalmente assistita mediante fecondazione eterologa, con donazione del seme da soggetto anonimo: ciascuna delle due donne dà alla luce, negli Stati Uniti, a un bambino, rispettivamente un maschio e una femmina. Nel 2004, le due mamme adiscono il Tribunale di prima istanza dello Stato dell'Oregon, il quale dispone nei confronti di entrambe l'adozione con effetti legittimanti del minore che non hanno partorito (si tratta di un'adozione “incrociata”, per cui una madre adotta il figlio biologico della compagna, e viceversa). Dopo aver contratto matrimonio con la propria partner, la signora B.E.M. si trasferisce in Italia, insieme all'intera famiglia, e nel 2014 adisce il Tribunale dei minorenni di Bologna, affinché venga riconosciuta in Italia la sentenza di adozione nei confronti della figlia biologica della moglie, ai sensi dell'art. 41, comma 2, l. n. 218/1995, e degli artt. 35 e 36 l. n. 184/1983. Con ordinanza 10 novembre 2014, n. 4701, il Tribunale di Bologna rimette la questione di legittimità costituzionale degli artt. 35 e 36 l. n. 184/1983, nella parte in cui non consentono di valutare se risponda all'interesse del minore, adottato all'estero, il riconoscimento della sentenza straniera, che abbia pronunciato la sua adozione in favore del coniuge del genitore, a prescindere dal fatto che il matrimonio abbia prodotto effetti in Italia (come per la fattispecie del matrimonio tra persone dello stesso sesso), potendosi ritenere tali disposizioni contrarie agli artt. 2, 3, 30 e 117 Cost., oltre che all'art. 8 CEDU come norma interposta, dacché il rifiuto di concedere il riconoscimento della sentenza straniera di adozione, senza avere previamente potuto valutare in concreto la sussistenza del superiore interesse del minore, è una palese violazione delle disposizioni contenute nella CEDU. La Corte costituzionale dichiara l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionali sollevate: e infatti, «l'inadeguata individuazione, da parte del giudice rimettente, del contesto normativo determina un'erronea qualificazione dei fatti sottoposti al suo giudizio, tale da riverberarsi sulla rilevanza delle questioni proposte». La questione
La Corte costituzionale fa chiarezza sulle norme che devono trovare applicazione nel caso in cui si intenda ottenere il riconoscimento, nell'ordinamento giuridico italiano, della sentenza straniera di adozione da parte della madre sociale del figlio della sua partner (c.d. stepchild adoption).
Le soluzioni giuridiche
La Corte costituzionale ha statuito come il giudice di merito abbia “trascurato di compiere una corretta ricognizione del quadro normativo di riferimento”, ovverosia abbia erroneamente ritenuto che, nel caso in esame, la sentenza straniera di adozione dovesse trovare riconoscimento in Italia a seguito dello speciale procedimento di delibazione previsto dagli artt. 35 e 36 l. n. 184/1983: è stata, dunque, in definitiva, mal governata la disciplina in materia di riconoscimento della sentenza di adozione. E infatti, gli articoli in oggetto, censurati dal giudice rimettente e ritenuti passibili di declaratoria di illegittimità costituzionale, si applicano ai casi in cui si intenda dare riconoscimento in Italia ad una sentenza di adozione internazionale, da parte di cittadini italiani, di minore straniero in stato di abbandono: fattispecie assai diversa da quella sottoposta al giudice bolognese, ove, al contrario, si trattava, più semplicemente, di dare riconoscimento in Italia ad una sentenza straniera che ha pronunciato l'adozione interna, da parte di una cittadina statunitense, nei confronti della figlia biologica, anch'essa statunitense, della propria partner. Da tutto ciò consegue, secondo la Corte, che non è necessario ricorrere allo strumento delibativo “rinforzato” del provvedimento giudiziale straniero, disciplinato dagli artt. 35 e 36, l. n. 184/1983: cosicché, laddove questo sia stato instaurato, come nel caso in esame, la domanda proposta dalla parte ricorrente deve essere dichiarata inammissibile (si tratta, quindi, di un vizio di rito che impedisce l'esame nel merito della causa, per difetto della potestas iudicandi). Il giudice di merito, errando nell'individuazione del contesto normativo applicabile, ha quindi censurato come contrarie alla Carta fondamentale due norme del tutto inconferenti rispetto alla fattispecie sottopostagli. Il modus agendi suggerito dalla Consulta, d'altra parte, era già stato più congruamente seguito in un diverso caso, poi sottoposto all'attenzione App. Milano, 16 ottobre 2015: anche allora si trattava di fare riconoscere, nell'ordinamento giuridico italiano, una sentenza di adozione straniera da parte della co-mamma nei confronti della figlia della partner; allora, tuttavia, anziché richiedere la delibazione della sentenza innanzi al Tribunale dei minorenni, la co-madre aveva, più correttamente, come d'altra parte avrebbe dovuto fare la B.E.M. nella vicenda esaminata dalla Consulta, presentato all'Ufficiale di Stato civile la sentenza di adozione, affinché la trascrivesse: ottenuto il rigetto, aveva poi chiesto il riconoscimento della sentenza alla Corte d'Appello meneghina, ex art. 67 l. n. 218/1995; allo stesso modo, anche App. Napoli, 5 aprile 2016, adita sempre per il riconoscimento di due sentenze francesi di adozione co-parentale in coppia omosessuale, ne ha dichiarato l'efficacia e ordinato la trascrizione nel registro di stato civile. Osservazioni
È corretto ritenere che la sentenza straniera di adozione nei confronti del figlio del partner sia automaticamente efficace nell'ordinamento giuridico italiano, ex art. 41, comma 1, l. n. 218/1995, cosicché, da un punto di vista pratico, è possibile richiederne subito la trascrizione all'Ufficiale di Stato civile, ex art. 28, comma 2, lett. g), d.P.R. n. 396/2000 (il quale dispone appunto che negli archivi di stato civile sono trascritti “i provvedimenti in materia di adozione”). Pur tuttavia, è possibile che a tale istanza venga opposto un diniego da parte dell'Ufficiale di Stato civile: e ciò, da una parte, perché la sentenza straniera potrebbe essere ritenuta contraria all'ordine pubblico, ex art. 18 d.P.R. n. 396/2000, e in secondo luogo perché la normativa interna italiana non consentirebbe l'adozione piena del figlio del partner di una coppia (coniugata o non) omosessuale. Nell'eventualità in cui l'Ufficiale ritenesse di decidere in tal senso, si aprono due strade: si può impugnare il provvedimento di diniego attraverso il procedimento di rettificazione degli atti di stato civile, ex artt. 95, d.P.R. n. 396/2000 e art. 737 c.p.c., innanzi al giudice ordinario o, in alternativa, si può optare per la delibazione della sentenza innanzi alla Corte d'Appello ex art. 67, l. n. 218/1995, essendo stata contestata l'efficacia automatica del provvedimento straniero. Sembra, tuttavia, da escludersi che, in entrambi i casi, il giudice così adito possa convalidare il diniego: non potendosi ritenere una sentenza di adozione del figlio del partner omosessuale, valida ed efficace secondo l'ordinamento in cui è stata pronunciata, contraria all'ordine pubblico, inteso come “insieme di principi di carattere universale, comuni a molti ordinamenti giuridici, volti alla tutela e all'implementazione di diritti fondamentali della persona umana, spesso sanciti in dichiarazioni o convenzioni internazionali” (Cass. civ. n. 19405/2013), anche e soprattutto alla luce del fatto che il concetto di ordine pubblico va declinato conriferimento all'interesse del minore (che verrebbe di certo pregiudicato laddove, all'ingresso in Italia, il legame giuridico con il genitore adottivo venisse tout court reciso); ai fini, infatti, del riconoscimento o meno dei provvedimenti amministrativi o giurisdizionali stranieri, deve aversi prioritario riguardo al best interest of the child, così come sancito ex art. 3 Conv. di New York, ex art. 23 Reg. CE n. 2201/2003, ex art. 24 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Proprio alla luce di queste considerazioni, si è ritenuto che non sia contrario all'ordine pubblico il certificato di nascita di un bambino recante l'indicazione di due genitori dello stesso sesso, e che per questo debba essere trascritto integralmente (App. Torino, 29 ottobre 2014): il caso della sentenza di adozione straniera dovrebbe portare a risultati non dissimili, non ostando in tal senso il fatto che l'ordinamento italiano non preveda oggi la c.d. stepchild adoption nei confronti del figlio del partner omosessuale, lacuna già scongiurata, in via interpretativa, da una condivisibile giurisprudenza di merito, la quale in più occasioni ha ritenuto possibile disporre una simile adozione, proprio nel superiore interesse del minore, ai sensi dell'art. 44, lett. b), l. n. 184/1983 (così infatti, tra le altre: App. Roma, 23 dicembre 2015). In questo caso, potrà tuttavia dubitarsi se l'adozione “piena”, con effetti legittimanti, riconosciuta e trascritta nei Registri di Stato civile, debba produrre in Italia gli effetti di una adozione “semipiena” (equivalente a quelli sanciti per le adozioni ex art. 44 l. n. 184/1983), o se invece, come preferibile, sempre per il superiore interesse del minore, rimarranno in essere gli effetti legittimanti più ampi e vantaggiosi (come hanno disposto, in due casi simili, sia App. Milano, 16 ottobre 2015, sia App. Napoli, 5 aprile 2016). -Gattuso M., Adozione negli U.S.A. da parte della co-madre: il tribunale minori di Bologna invia gli atti alla Corte costituzionale, 12 novembre 2014, in articolo29.it -Ragni C., Il riconoscimento in Italia dell'adozione del figlio della partner del medesimo sesso alla luce della recente prassi delle corti italiane, in GenIUS, 2015, 2, 226 e ss. -Rossolillo G., Spunti in tema di riconoscimento di adozioni omoparentali nell'ordinamento italiano, in Cuadernos de Derecho Transnacional (Octubre 2014), Vol. 6, n. 2, 245 e ss. e in academia.edu -Tommaseo F., Sul riconoscimento dell'adozione piena, avvenuta all'estero, del figlio del partner d'una coppia omosessuale, in Fam. e dir., 2016, 3, 275 e ss. |