Padre beneficiario di amministrazione di sostegno: i figli possono impugnare il matrimonio?
16 Maggio 2017
Il caso. La Corte d'appello di Napoli, in accoglimento dell'appello presentato dai tre figli, ha dichiarato la nullità del matrimonio celebrato tra il padre degli appellanti, ultraottantenne, invalido e assistito da un amministratore di sostegno e la sua badante. Quest'ultima ha, quindi, presentato ricorso per cassazione.
Amministrazione di sostegno e interdizione hanno funzioni specifiche diverse. La Suprema Corte ritiene che erroneamente il Giudice di secondo grado abbia considerato applicabile la previsione di cui all'art. 119 c.c., dettata per l'interdizione, anche al beneficiario di amministrazione di sostegno. Scopo dell'amministrazione di sostegno, infatti, è offrire a chi si trovi nell'impossibilità (anche parziale o temporanea) di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire ed è proprio questa specifica funzione che lo distingue dagli altri istituti posti a tutela degli incapaci quali l'interdizione e l'inabilitazione.
Solo il Giudice tutelare può estendere alcune limitazioni anche all'amministrato. Deve, pertanto, escludersi un'applicazione generalizzata delle limitazioni previste per l'interdetto anche al beneficiario di amministrazione di sostegno, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 411, u.c., c.c. che consente al Giudice tutelare di estendere determinati effetti, limitazioni o decadenze previsti per l'interdetto o l'inabilitato anche all'amministrato, qualora ciò risponda al suo effettivo interesse. Tuttavia, secondo la Suprema Corte, anche in presenza di un provvedimento del Giudice tutelare che abbia imposto all'amministrato il divieto di contrarre matrimonio quest'ultimo non può essere impugnato ex art. 119 c.c. se non in funzione della soddisfazione del suo stesso interesse e non di quello di terzi. Nel caso di specie, quindi, la Corte distrettuale ha errato nel ritenere legittimati i figli del beneficiario di amministrazione di sostegno ai sensi dell'art. 119 c.c. e di conseguenza, decidendo nel merito, la Cassazione rigetta la domanda originaria, accogliendo parzialmente il ricorso. |