Adozione in casi particolari: sì se realizza il preminente interesse del minore
24 Marzo 2017
Il caso. Due coniugi hanno chiesto al Tribunale per i minorenni delle Marche di dichiarare efficace in Italia il provvedimento di adozione di un minore emesso da un Tribunale bulgaro in favore della sola ricorrente, cittadina italiana e bulgara (non risultando trascritto in Bulgaria il suo matrimonio) e di accogliere l'istanza di adozione ex art. 44, lett. b e, in subordine, lett. d l. n. 184/1983 formulata dal marito, cittadino italiano. Avverso il decreto con il quale il Tribunale ha respinto l'istanza, i coniugi hanno presentato reclamo presso la Corte d'appello di Ancona.
Il preventivo controllo di idoneità degli adottanti tutela l'interesse del minore. Secondo la Corte distrettuale, l'adozione da parte della reclamante, residente in Italia con il marito, sarebbe dovuta avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 29 ss. l. n. 184/1983 non rilevando a tal fine la sua doppia cittadinanza. Omettendo di seguire tale procedura i coniugi si sono, infatti, sottratti al controllo dell'Autorità giudiziaria con l'obiettivo di conseguire l'adozione senza il controllo preventivo di idoneità prescritto dalla normativa italiana proprio nell'interesse dei minori. Il provvedimento di adozione, inoltre, avrebbe dovuto essere emesso dal Tribunale bulgaro in favore di entrambi i genitori non essendo prevista dall'ordinamento italiano l'adozione a favore di uno solo dei coniugi.
Accolta la richiesta di adozione in casi particolari se è nell'interesse del minore. Deve, invece, trovare accoglimento la domanda svolta in via subordinata di disporre l'adozione in casi particolari prevista dall'art. 44, lett. d, l. n. 184/1983. Nel caso di specie deve ravvisarsi un'impossibilità giuridica, derivante dall'impossibilità di procedere ad adozione legittimante non avendo i ricorrenti presentato la relativa istanza, tale da giustificare, nell'interesse del minore, l'accoglimento della domanda svolta in via subordinata non rilevando, a tal fine, quanto osservato dal Giudice di primo grado in ordine alla circostanza che l'impossibilità di affidamento preadottivo non deve essere imputabile alle parti. Risulta, infatti, una complessiva idoneità affettiva dei ricorrenti nonché l'esistenza di un ambiente adeguato per il minore tale per cui deve concludersi che la richiesta di adozione realizzi il preminente interesse di quest'ultimo. |