Detrazioni per figli a carico. Ripartizione tra genitori separati o divorziati

Andrea Russo
Benedetta Rossi
Apollonia Musio
15 Luglio 2015

Come è possibile ripartire le detrazioni per figli a carico tra genitori separati o divorziati?

Come è possibile ripartire le detrazioni per figli a carico tra genitori separati o divorziati?

La ripartizione delle detrazioni per figli a carico tra genitori separati o divorziati è diversamente disciplinata a seconda che sia disposto l'affidamento condiviso o esclusivo della prole.

L'art. 12 d.P.R. n. 917/1986 (Testo Unico delle imposte sui redditi, TUIR) detta la regola generale per cui la detrazione spetta per intero al genitore affidatario esclusivo, mentre, in caso di affidamento condiviso, la detrazione è ripartita nella misura del 50% tra i genitori. Il TUIR riconosce comunque ai genitori separati o divorziati la possibilità di regolare diversamente tra loro le percentuali di detrazione stabilite per legge.

A riguardo, la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 15/e del 16 marzo 2007 ha chiarito come i coniugi possano derogare alle percentuali di detrazione stabilite per legge solo a favore di percentuali prefissate del 50% o 100%.

In base all'art. 12, TUIR e all'interpretazione della norma fornita dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate appena citata, si possono individuare le seguenti fattispecie:

  • in caso di affidamento condiviso, la detrazione spetterà al 50% ad entrambi i genitori. Il diverso accordo delle parti potrà essere teso unicamente ad attribuire l'intera detrazione (nella misura del 100%) al genitore che ha il reddito più elevato;
  • in caso di affidamento esclusivo del minore, il coniuge affidatario avrà diritto al 100% della detrazione dall'imposta lorda. Il diverso accordo delle parti potrà essere teso unicamente a ripartire la detrazione al 50% tra i coniugi o ad attribuire il 100% della detrazione al genitore che ha il reddito più elevato.

La suesposta disciplina prevista per i figli a carico di genitori separati e divorziati si ritiene, inoltre, applicabile anche nei confronti dei genitori non coniugati qualora siano stati emessi provvedimenti di affidamento dei minori (v. in questo senso Comm. trib. prov.le Aosta, 23 gennaio 2014).

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