CTU: Linee Guida scientifico – deontologiche in ambito minorile

Marco Lagazzi
16 Settembre 2015

Nella CTU in tema di affidamento del minore, la metodologia di accertamento ha sempre risentito della differenziazione, se non talvolta dell'eclettismo, della formazione del singolo perito, determinando molte difficoltà e diatribe in sede processuale. Per questo motivo si è affermata, mutuando dalla realtà anglosassone, la prassi di definire le regole standard di realizzazione delle diverse tipologie di CTU minorili.
Eclettismo peritale e “danno da CTU”

Se un chirurgo si presentasse in sala operatoria con un cavatappi da impiegare come bisturi, sarebbe immediatamente fermato. Nella CTU in tema di affidamento di minore, invece, talvolta accade che i CTU rivendichino in modo autocratico prassi vecchie di decenni, o proprie di singole “scuole” di lavoro clinico, non condivisibili in sede peritale, o che, addirittura, non siano né medici specialisti né psicologi, concretizzando un paradossale esercizio abusivo della professione medica e psicologica, esperito su incarico di un giudice.

L'approccio rigoristico giustamente adottato per la ammissione agli Albi dei CTU ha ampiamente limitato questo tipo di rischio, ma nonostante tutto non è raro incontrare, soprattutto in provincia, dei CTU alieni dalle conoscenze di base della attività specifica, o talmente anziani da operare con i metodi di decenni fa.

Una CTU “sbagliata” nei suoi metodi e nelle sue conclusioni comporta in ogni caso un “danno”, di carattere sia diretto, sia indiretto.

Il danno diretto è quello che viene evocato dalla necessità, dopo contestazione condivisa dall'Ufficio, di rinnovare l'accertamento peritale, con costi economici e relazionali significativi, e soprattutto con la posticipazione di quella soluzione della situazione della prole e della famiglia, che aveva motivato la disposizione dell'accertamento. Una perizia “fallita” comporta test che non possono essere ripetuti e colloqui che hanno comunque indotto vissuti e reazioni nei minori e negli adulti, o può rappresentare il limite oltre il quale la parte più debole non riesce a profondere ulteriori energie (economiche e psichiche) nel contrasto giudiziario, rinunciando così al proprio impegno di tutela della prole.

Il danno indiretto, spesso a lungo termine, si ha quando una CTU erronea viene accettata nonostante la sua inadeguatezza, favorendo lo sviluppo di modalità di collocazione e di visita tali da alterare l'intero assetto psicologico e relazionale di un nucleo e dei minori afferenti allo stesso e, quindi, tali da influire sull'intero futuro di quel nucleo, sulle relazioni ad esso afferenti, e perfino sulla identità personale e, in futuro, genitoriale, dei minori coinvolti. Basti pensare a cosa ad esempio può accadere se il CTU inconsapevolmente collude con un genitore alienante o psicopatico, suggerendo che siano collocati presso lo stesso i figli, i quali così cresceranno senza il contributo del genitore più adeguato e saranno esposti ad un rischio di disagio identitario, affettivo, relazionale e genitoriale, se non a vere e proprie strutturazioni psicopatologiche.

Stiamo quindi parlando di conseguenze dirette ed indirette molto pesanti, non inferiori a quelle che si possono registrare quando, ad esempio, un consulente di parte scorretto incontri il minore e lo strumentalizzi ai fini della risposta all'esame peritale, o un perito penale si sbilanci nelle delicatissime indagini in tema di abuso, contribuendo alla detenzione di un innocente o alla libertà di un pedofilo.

Ciò fa ben comprendere perché, negli anni, i clinici abbiano sentito in modo sempre più forte il dovere di definire gli standard di “buona pratica” ai quali attenersi in questo delicatissimo contesto.

I vari modelli di linee - guida

Il problema fondamentale, in questo tipo di accertamenti, è rappresentato dalla scarsa determinazione delle fattispecie giuridiche di riferimento (si pensi a quella di “interesse del minore”), che apre un forte spazio di interpretazione tra la valutazione clinica e la proposta progettuale del CTU.

Per questo motivo è necessario rendere l'accertamento peritale verificabile in ogni sua fase metodologica, diagnostica e valutativa, in modo tale da ridurre al minimo gli spazi di soggettività, se non di eclettismo, che possono derivare dalla appartenenza del CTU all'una o all'altra scuola psicologica, dal suo personale modo di lavorare, ed altro, sempre all'insegna della necessaria trasparenza dell'elaborato peritale e dei dati che hanno contribuito alla “costruzione” dello stesso.

Anche in ambito nazionale l'attività peritale non poteva quindi non risentire positivamente della globale evoluzione dell'attività clinica, ormai giunta, attraverso la “Medicina (o Psicologia) Basata sull'Evidenza” (EBM), e la diagnostica nosografica del DSM, ad uno standard condiviso a livello internazionale, nel quale la clinica, e la “clinica forense”, erano già da decenni interessate da Linee Guida (qui abbreviate in LG) che definivano gli standard minimi, se non i “gold standard”, attraverso i quali esercitare l'intervento clinico in ambito giudiziario.

Da un lato, sono state così elaborate le LG che, a livello nazionale, potremmo definire come “dottrinali”, nate dal consenso di gruppi più o meno ristretti di esperti dell'area giudiziaria e clinica, i quali indicano degli standard auspicabilmente condivisi ed applicabili, come la “Carta di Noto” (1996-2002), il “Documento di Milano” (2012) e la cosiddetta “Carta di Civitanova Marche” (2012), che spesso traggono la propria denominazione dalle sedi dei convegni nell'ambito dei quali le stesse sono state definite. Si tratta quindi di dichiarazioni di consenso dotate di un diverso grado di cogenza teorico – scientifica, a seconda che esprimano semplicemente il “peso morale e scientifico dei loro sottoscrittori, o derivino da vere e proprie “Consensus Conferences” di una o più Società Scientifiche, le quali inseriscono tali regole nei propri statuti e riferimenti di “buona pratica”, ai quali deve attenersi lo specialista che aderisca ad una o più delle Società firmatarie.

Diverse sono le LG basate sulla EBM, sempre elaborate in riunioni di consenso nazionali o internazionali, ma dotate del “peso” aggiuntivo della ispirazione ai dati della ricerca di evidenza, e quindi dotate di una specifica “forza” scientifica, basate sulle conoscenze in materia, aggiornate allo stato dell'arte. Anch'esse, peraltro, sono solo limitatamente cogenti, perché si tratta di riferimenti basilari per chi accetti di lavorare secondo gli standard nazionali ed internazionali, ma non esiste una norma per la quale, ad esempio, qualsiasi CTU debba seguire necessariamente l'una o l'altra LG, così come, ad esempio, è tenuto al deposito telematico della relazione peritale.

Ad esse si aggiunge l'elaborazione di carattere deontologico – ordinistico, che a sua volta prescrive, in modo del tutto cogente per gli iscritti all' Ordine specifico, una serie di standard, la cui possibile violazione può comportare sanzioni disciplinari, costituendo sia una infrazione di carattere scientifico – tecnico rispetto a quanto richiesto agli iscritti, sia una infrazione deontologica.

In sintesi, potremmo quindi dire che le codificazioni ordinistiche hanno un valore cogente assoluto, valevole per gli iscritti a quello specifico Ordine professionale, mentre le LG specifiche, basate su EBM o meno, hanno un valore cogente graduato e relativo, poiché alcune di esse hanno maggior peso scientifico di altre e, paradossalmente, ognuna di esse vale comunque come regola di “buona pratica” solamente se il perito, e soprattutto il giudice, riconoscono il significato della stessa.

Siamo quindi in un contesto rigoroso ma nello stesso tempo sfumato, nel quale la nozione di cogenza è differenziata, se non relativa.

La cogenza delle linee guida in ambito minorile

Partendo da ciò che è effettivamente cogente, anche se in riferimento ad un ambito specifico, si possono innanzitutto ricordare i punti – chiave espressi dai regolamenti ordinistici.

L'Ordine degli Psicologi, ad esempio, nei primi articoli del Codice Deontologico prevede una serie di obblighi scientifico – deontologici in tema di formazione, rispetto della privacy e dei diritti, e dovere di correttezza e scientificità dell'operato professionale, che lasciano veramente poco spazio ad inadeguatezza ed eclettismo, così come all' art. 31 sostanzialmente vieta gli accertamenti sui minori che non siano autorizzati dai due genitori, regolamentando così un punto essenziale della attività del CTP.

L'Ordine dei Medici, ugualmente, prevede analoghi doveri di correttezza dell'intervento, dedicando alla attività di carattere medico legale la specifica area di trattazione del Titolo XI del Codice Deontologico.

Tali norme, ovviamente cogenti, di fatto ricomprendono praticamente tutti i possibili comportamenti di carattere imperito, imprudente o negligente che interessino l'attività peritale, anche in ambito minorile, ed è frequente che una inadeguata attività del CTU o del CTP, non tale da evocare una condivisa contestazione nella discussione giudiziaria del caso, sia poi ritenuta meritevole di critica in sede ordinistica. Naturalmente resta aperto il problema, raro ma non secondario, degli accertamenti peritali o para – peritali che possono essere svolti da appartenenti a professioni o qualifiche diverse da quelle di medico (specialista) o psicologo, i quali possono disinteressarsi di queste prescrizioni.

Venendo invece alle LG dotate di maggior peso scientifico, ma non necessariamente cogenti in ambito applicativo, si possono citare le LG internazionali, con particolare riferimento a quelle statunitensi della American Psychological Association (A.P.A.), elaborate con “Conferenze di Consenso”, a partire dagli scorsi decenni. Già nel 1997, ad esempio, la LG “Practice Parameters for Child Custody Evaluation” prevedeva, con una revisione di letteratura, la nozione del minore come “cliente prioritario” del professionista, quella della scorrettezza dell'emissione di diagnosi preliminari di CTP verso il genitore non committente l'accertamento, e quella del diritto del periziando alla non collaborazione, dettagliando anche aspetti specifici e concreti della gestione dell'esame di CTU e della interazione con giudici ed avvocati.

Le “Guidelines for Child Custody Evaluation in Family Law Proceedings” (A.P.A., 2010) centrano l'accertamento sui bisogni del minore ed impongono all'esperto di essere consapevole dei parametri sui quali si fonda il giudizio della Corte (competenza dei genitori, bisogni del minore, relazioni e tendenza evolutiva delle stesse), prevedendo tra l'altro automaticamente lo “scadere” delle proprie prescrizioni entro un decennio, così da garantire l'adeguamento periodico delle stesse in base alla evoluzione delle conoscenze in materia.

Ovviamente tali previsioni non hanno alcuna cogenza in ambito nazionale, se non come richiami di carattere scientifico, comunque non vincolanti.

Maggiore rilevanza, anche se non universale cogenza, hanno invece le LG elaborate in ambito nazionale, ormai in buona misura conosciute e fatte proprie dalla stessa magistratura, divenendo così un empirico “standard” per gli stessi CTU, in quanto validate dall'Ufficio committente.

Le “Linee Guida per lo Psicologo Giuridico”, elaborate dalla Associazione Italiana di Psicologia Giuridica nel 1999 e riviste nel 2009, forniscono un importante quadro di riferimento etico generale, mentre il “Protocollo di Milano” del 2012 interessa non solo i doveri di competenza ed aggiornamento del consulente e le aree di incompatibilità, ma anche molteplici profili applicativi di carattere metodologico – scientifico ed etico.

Fondamentali sono anche le “ Linee Guida per l'ascolto del minore nelle separazioni e divorzi” dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, attinenti sia all'ascolto del minore, sia alla CTU in ambito minorile.

Venendo poi al delicatissimo settore delle consulenze nei casi di possibile sovrapposizione tra contese sull'affidamento ed allegato abuso in danno del minore, è ampiamente conosciuta la “Carta di Noto”, elaborata nel 1996 ed aggiornata nel 2002, che dedica particolare attenzione alle esigenze di verificabilità dell'accertamento, così come la LG del 2010 “Ascolto del minore testimone-Linee Guida nazionali”, elaborata dagli esperti delle principali Società scientifiche italiane (centrata su nozioni come: l'impiego di metodologie scientificamente affidabili; la esplicitazione dei modelli teorici di riferimento utilizzati; la astensione da ogni giudizio circa la sussistenza o meno dei fatti o circa attendibilità e “verità” delle dichiarazioni; la esplicitazione delle varie ipotesi alternative; la astensione da domande suggestive o implicative che diano per scontata la sussistenza del fatto; la non specificità della sintomatologia da stress del minore).

Importanti sono anche i contributi indicati dalle “Linee Guida della Società Italiana di Neuropsichiatria Infantile” (c.d. “L.G. S.I.N.P.I.A.”), basati su una analisi di letteratura EBM e quindi capaci di indicare al professionista la “forza” scientifica di ogni singola raccomandazione. Tale Linea Guida (mutuando quella APA del 1998) prescrive che in sede di valutazione, e di diagnosi di carattere post-traumatico: si faccia una intervista sul minore (e non sui fatti) con i genitori; si debbano ottenere informazioni su eventuali fattori stressanti precedenti, concomitanti o più recenti nella vita del bambino (tra cui conflitti significativi, trascuratezza, separazioni, divorzi, spostamenti frequenti, eventi traumatici nelle vite dei genitori dei quali il bambino è a conoscenza, e così via); si debbano ottenere informazioni rispetto ad eventuali sintomi concomitanti ed all'esordio dei sintomi ed alla reazione dei genitori; si debba raccogliere l'anamnesi medica e si ripercorra la storia evolutiva del minore; si debba raccogliere l'anamnesi familiare, anche in rapporto alla storia del nucleo e alla condizione psichica dei suoi membri, comunque ponendo in diagnosi differenziale una possibile “Sindrome da alienazione genitoriale” e “interventi esterni sotto forma di interviste ripetute e mal condotte”, sempre da considerare quando sono allegati abusi intrafamiliari nel contesto di una separazione conflittuale.

Tutte le LG, infine, indicano come indispensabile la documentazione di ogni fase del lavoro, la videoregistrazione dei minori, e ogni altro adempimento che garantisca la migliore verificabilità, documentazione e trasparenza del lavoro svolto.

Tuttavia, non è in alcun modo garantito che una CTU non documentata, carente nella sua parte diagnostica ed espositiva, basata su concetti obsoleti, ed in sintesi impiegabile come dimostrazione di ciò che le LG indicano come non adeguato ed erroneo, sia rifiutata dal giudice committente.

Il problema, quindi, sta nella non automatica cogenza delle LG e, soprattutto, nella ancora parziale disponibilità dell'Ufficio ad accogliere le stesse come standard di qualità e fruibilità della CTU.

In conclusione

Ritornando all'esempio iniziale, si può semplicemente pensare che nessun chirurgo operi con un cavatappi, perché ogni specialista sa che si usa il bisturi e la stessa certezza è presente in chiunque sia chiamato a valutare, anche a livello giudiziario, tale operato.

Non occorre, quindi, una specifica norma tecnica, dotata di valore cogente, per attestare che un comportamento tanto diverso da quello pacificamente condiviso sia inaccettabile e nel caso sanzionabile.

Le LG, nel nostro settore, sono dirette a qualificare lo standard del lavoro peritale e, come dimostrato, nessuna di esse ha un valore di cogenza universale, visto che perfino le codificazioni ordinistiche valgono solamente per gli iscritti al singolo Ordine professionale.

Tuttavia, ci si può chiedere se sia davvero necessario che le LG siano investite da qualcuno di una sorta di cogenza normativa.

Così come nessuno opererebbe con un cavatappi, è infatti vero che nel 2015, a 40 anni dalla nascita della “cultura della separazione”, è semplicemente assurdo che ci si debba interrogare sulla opportunità di rendere formalmente obbligatori adempimenti basilari come quelli legati al porre una corretta diagnosi e valutazione, al documentare ciò che si è fatto, ed al rispettare i diritti e bisogni del minore. Tali adempimenti, infatti, dovrebbero fare parte del bagaglio minimo di qualsiasi professionista del settore, quindi semmai si dovrebbe parlare di imperizia o negligenza, in caso di mancata applicazione degli stessi, piuttosto che invocare le LG come migliore garanzia di correttezza dell'operato professionale.

In ambito medico chirurgico, e nella psichiatria e psicologia clinica, le LG interessano l'avanzamento dello stato dell'arte, ed ovviamente nessuno penserebbe mai a redigere una LG che, come si diceva, proibisse l'uso chirurgico del cavatappi, trattandosi di un tema talmente basilare da non meritare alcuna codificazione specifica. Nella nostra disciplina, invece, evidentemente siamo ancora al livello in cui è necessario ribadire anche le cose più semplici, e la committenza giudiziaria ha forse resistenze così elevate verso la standardizzazione, da affannarsi comunque ad attestare in più occasioni la non cogenza delle LG, quasi a riaffermare una sorta di “ieraticità” della CTU che, in realtà, spesso serve unicamente a celare la inadeguatezza della stessa.

Forse, quindi, è giunto il momento in cui, di fronte ad un accertamento inadeguato, si inizi a fare irrompere la luce dell'evidenza in quello spazio d'ombra rappresentato dalla consuetudine del “piccolo cabotaggio peritale”, nel quale ancora vivacchiano operatori, prassi, concetti e modelli ormai inaccettabili ed obsoleti.

Le LG nazionali ed internazionali, quindi, in modo del tutto indipendente dalla loro cogenza, possono forse avere un ruolo ancor più significativo se poste non nelle mani degli operatori più arretrati e distratti, che ormai dovrebbero avere fatti propri i loro concetti da anni se non da decenni, ma in quelle di chi abbia il coraggio di impiegarle come strumento di verifica e revisione, non solo in sede di merito ma in ogni sede opportuna, di attività che le LG, ma anche lo stesso semplice stato basilare dell'arte, non possono non qualificare come inadeguate, carenti e fuorvianti.

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