È legge il diritto alla continuità affettiva dei bambini in affido familiare
15 Ottobre 2015
Le novità introdotte dalla legge. La Camera dei deputati, nella seduta del 14 ottobre 2015, ha approvato definitivamente la proposta di legge n. 2957 (già approvata dal Senato) volta a modificare la l. n. 184/1983 sul diritto del minore ad una famiglia. La legge denominata «Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare» introduce per la prima volta nell'ordinamento italiano il principio secondo cui i bambini che crescono con genitori affidatari potranno essere adottati da questi, se risulta impossibile il loro ritorno nella famiglia d'origine. La possibilità - di portata innovativa - è quella, per i genitori affidatari, di poter concorrere per l'adozione del minore con il quale si convive da molto tempo e con il quale si è instaurato un profondo legame affettivo. In sintesi le novità:
a) L'art. 1 introduce all'art.4, l. n. 184/1983 tre nuovi commi (5-bis, 5-ter e 5-quater). Il primo di questi, il comma 5-bis, consente alla famiglia affidataria di chiedere l'adozione del minore qualora questo venga dichiarato adottabile. Il tribunale per i minorenni «nel decidere sull'adozione tiene conto dei legami affettivi e significativi e del rapporto stabile e duraturo consolidatosi». Affinché sia concessa questa opportunità è necessario che la coppia affidataria possegga gli stessi requisiti richiesti per chi fa domanda di adozione - previsti dall'art. 6, l.184/1983 - ed in particolare l'essere sposati da almeno tre anni, escludendo così le coppie di fatto e i single. La continuità delle relazioni affettive consolidate durante il periodo di affidamento è tutelata qualora dopo il periodo di affidamento il bambino faccia ritorno nella famiglia d'origine ovvero venga adottato da altra famiglia(comma 5-ter). Ai fini della decisione circa l'adozione il giudice «tiene conto anche delle valutazioni documentate dei servizi sociali, ascoltando il minore che ha compiuto gli anni dodici o anche di età inferiore se capace di discernimento» (5-quater).
b) L'art. 2 modifica l'art. 5, l. n. 184/1983 prevedendo che «l'affidatario o l'eventuale famiglia collocataria devono essere convocati, a pena di nullità, nei procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato ed hanno facoltà di presentare memorie scritte», introducendo dunque un'ipotesi di nullità, prima non prevista, nel caso in cui la famiglia affidataria non venga sentita.
c) L'art. 3 estende, grazie all'aggiunta del comma 1-bis all'art. 25 l. n. 184 cit., la procedura per la dichiarazione di adottabilità anche alle ipotesi di prolungato periodo di affidamento.
d) Infine, l'art. 4 riguarda una delle ipotesi di adozione in casi particolari, vale a dire quella relativa all'orfano di padre e di madre che oggi può essere adottato da persone legate da vincolo di parentela fino al sesto grado o da rapporto stabile e duraturo preesistente alla perdita dei genitori. In questo caso, l'adozione è consentita anche alle coppie di fatto e alla persona singola; se però l'adottante è coniugato e non separato, l'adozione deve essere richiesta da entrambi i coniugi. L'art. 4 specifica che il rapporto "stabile e duraturo" è considerato ai fini dell'adozione dell'orfano di entrambi i genitori anche ove maturato nell'ambito di un prolungato periodo di affidamento. |