È valido il pagamento dell'assegno direttamente a mani del maggiorenne?
15 Dicembre 2016
In sede di divorzio è stato statuito che l'assegno di mantenimento per la figlia maggiorenne, non economicamente autosufficiente, venga corrisposto direttamente alla madre e non alla figlia. Il quesito che vi sottopongo è questo: nel caso in cui il padre inizi a versare direttamente alla figlia, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, l'assegno di mantenimento senza avere ottenuto la modifica delle condizioni di divorzio per poterlo effettuare in tal modo, la madre può procedere con precetto e conseguente azione esecutiva oppure il pagamento viene considerato valido?
No, il versamento dell'assegno alla figlia maggiorenne non libera il debitore, sussistendo un titolo esecutivo dal contenuto chiarissimo, efficace sino all'intervento del Giudice del divorzio che lo può modificare (o sostituire). Inoltre, il pagamento direttamente a mani della maggiorenne dell'assegno di mantenimento è considerato una delle modalità di adempimento dell'obbligazione ex art. 337-ter c.c., una sorta di eccezione rispetto al principio generale per cui il genitore convivente ha la legittimazione attiva a richiedere il pagamento del contributo all'altro genitore; tale modalità, per avere efficacia estintiva, deve dunque essere disposta dal Giudice ex art. 337-septies c.c.. Il padre debitore, che abbia versato erroneamente (ma coscientemente) l'assegno alla figlia maggiorenne prima del provvedimento del Giudice, potrà tentare di difendersi in sede esecutiva richiamando l'art. 1188, comma 2, c.c. e, dunque, dimostrando che il creditore legittimato (nella fattispecie, la madre) ha approfittato del pagamento fatto a favore della maggiorenne oppure l'ha ratificato. |