Avviata la sperimentazione del Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisognoFonte: DM 15 dicembre 2016
16 Gennaio 2017
Con decreto del 15 dicembre 2016, il Ministero della Giustizia ha stabilito l'avvio della sperimentazione del Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno (istituito presso il Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero ex art. 1, comma 414, l. n. 208/2015) presso i Tribunali che hanno sede nel capoluogo dei distretti sede delle Corti d'appello indicati nella tabella A annessa al R.D. 30 gennaio 1941, n. 12.
Il coniuge in stato di bisogno con il quale convivono figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave che non abbia ricevuto l'assegno di mantenimento per inadempienza del coniuge che vi era tenuto può depositare l'istanza di accesso al Fondo presso la Cancelleria del Tribunale. L'istanza deve essere redatta in conformità al modulo disponibile dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto in G.U. in un'area dedicata sul sito internet del Ministero della Giustizia (www.giustizia.it) denominata «Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno» e deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione di alcuni elementi individuati al comma 2 dell'art. 3 del decreto oltre alla documentazione da allegare ai sensi del comma 4 del medesimo articolo.
Il Presidente del Tribunale, o un Giudice da lui delegato, valuta l'ammissibilità dell'istanza nei trenta giorni successivi al suo deposito. Quest'ultima, se ritenuta ammissibile, viene trasmessa al Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero presso cui è istituito il Fondo al fine della corresponsione della somma richiesta. Al contrario, se ritenuta inammissibile, viene trasmessa al Fondo indicandone le ragioni. In base al provvedimento adottato dal Presidente, il Fondo accoglie o rigetta l'istanza, provvedendo alla liquidazione delle istanze accolte alla scadenza di ciascun trimestre dalla data di pubblicazione del decreto. In ogni caso, all'avente diritto non può essere corrisposta, in relazione a ogni rateo mensile dell'assegno di mantenimento, una somma eccedente la misura massima mensile dell'assegno sociale (attualmente pari a euro 448,07 lordi). Il provvedimento con cui il Dipartimento per gli affari di giustizia accoglie l'istanza del richiedente viene revocato nel caso in cui venga accertata l'insussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi ovvero nel caso in cui la documentazione presentata contenga elementi non veritieri o sia incompleta.
Entro trenta giorni dalla distribuzione delle risorse imputate a ciascun trimestre, il Dipartimento per gli affari di giustizia intima al coniuge inadempiente di provvedere al versamento della somma erogata entro 10 giorni dall'intimazione secondo le modalità in essa indicate. L'intimato che provveda entro il termine previsto deve, poi, entro 5 giorni trasmettere al Fondo la quietanza o attestazione del pagamento. Qualora il coniuge inadempiente non provveda al versamento, il Ministero, in presenza di fondati indici di solvibilità patrimoniale del debitore, promuove azione esecutiva per il recupero delle somme erogate.
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