Atto di nascita con due madri: un altro sì della Cassazione
16 Giugno 2017
Il caso. Una coppia di donne, cittadine italiane, coniugate e residenti in Inghilterra, chiedono all'Ufficiale di stato civile di Venezia di rettificare l'atto di nascita del figlio di una delle due, nato a seguito di fecondazione eterologa con seme di donatore anonimo. Ciò nel presupposto che tale atto, formato all'estero, originariamente indicava come genitore la sola madre biologica, mentre successivamente era stato integrato, con l'indicazione quale genitore anche della compagna della madre. Domandavano quindi, che a tale integrazione si uniformasse anche la trascrizione dell'atto in Italia. A fronte del rifiuto dell'Ufficiale di stato civile, le due donne interpongono opposizione, che viene però rigettata in entrambi i gradi di merito. Le interessate ricorrono in Cassazione, che accoglie invece la loro domanda.
Nuove forme di genitorialità. La Cassazione compie un ulteriore passo avanti nel riconoscimento del rapporto di genitorialità, a prescindere dal dato genetico. Essa intende dare continuità alla propria recente giurisprudenza, rappresentata dalle pronunce nn. 12962/2016 e 19599/2016. Come è noto, con la prima i Giudici di legittimità hanno pronunciato la c.d. stepchild adoption (meglio, adozione in casi particolari ex art. 44, lett. d, l. n. 184/1983) in favore della compagna della madre biologica della figlia, nata a seguito di fecondazione eterologa con seme di donatore anonimo. Con la seconda sentenza si è ritenuto trascrivibile in Italia l'atto di nascita formato all'estero, in cui il nato era dichiarato figlio di due donne (colei che aveva messo a disposizione l'ovulo, poi fecondato con seme di anonimo, e colei che aveva partorito, dopo che l'embrione creato in vitro era stato impiantato nel suo utero). L'odierna decisione presenta più aspetti comuni con l'ultima or ora richiamata ma se ne discosta: nella specie, infatti, l'attribuzione della maternità era stata effettuata a favore della compagna della madre biologica, senza che vi fosse alcun legame genetico tra la stessa ed il bimbo e senza alcuna domanda di adozione, ma in forza di una legge inglese, che tanto permette. Pure in questo caso, comunque, nessun richiamo a forme di maternità surrogata.
Il limite dell'ordine pubblico. La Suprema Corte, riformando la pronuncia del giudice a quo, esclude che l'atto di nascita inglese, come integrato, possa considerarsi contrario all'ordine pubblico, nella più specifica accezione di ordine pubblico internazionale. A tali conclusioni la Corte perviene sulla scorta di un'ampia ed articolata analisi della disciplina nazionale e pattizia, alla luce della propria giurisprudenza e di quella della Corte EDU. Il tutto, in funzione della miglior realizzazione dell'interesse del minore.
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