Responsabilità genitoriale: quando la competenza sulla decadenza è del Tribunale ordinario
16 Settembre 2016
La ricorrente proponeva regolamento di competenza avverso il decreto con il quale il Tribunale per i Minorenni di Palermo dichiarava la propria incompetenza a pronunciarsi sulla decadenza della responsabilità genitoriale del marito, in favore del Tribunale ordinario dove era già instaurato il procedimento di separazione dei genitori.
La Cassazione afferma che la competenza per i provvedimenti di cui agli artt. 330 e 333 c.c. è in via generale attribuita al Tribunale per i minorenni, cui spetta conoscere della domanda diretta a ottenere la declaratoria di decadenza o la limitazione della responsabilità dei genitori. Tuttavia, confermando il suo orientamento sul punto, la Suprema Corte ritiene che, qualora sia pendente un procedimento di separazione, divorzio o ex art. 316 c.c. e fino alla sua definitiva conclusione, sia competente il giudice del conflitto familiare, «individuabile nel tribunale ordinario, se sia in corso il giudizio di primo grado, ovvero nella corte d'appello in composizione ordinaria, se penda il termine per l'impugnazione o sia stato interposto appello».
Nel caso in esame, essendo stata proposta domanda di separazione prima di quella sulla responsabilità genitoriale, è stata correttamente individuata la competenza del Tribunale ordinario per entrambe. Per questi motivi la Corte respinge il ricorso. |