Impugnazione del riconoscimento: il termine annuale è applicabile anche alle azioni introdotte prima del d.lgs. 154/2013
16 Ottobre 2015
L'impugnazione del riconoscimento del figlio per difetto di veridicità, di cui all'art. 263 c.c., è sottoposta allo stesso termine annuale di decadenza prescritto per l'azione di disconoscimento, di cui all'art. 244 c.c., poiché con l'introduzione della l. n. 219/2012 e del d.lgs. n. 154/2013 è attuata nell'ordinamento giuridico la piena equiparazione tra figlio nato fuori del matrimonio (già definito figlio naturale) e quello nato nel matrimonio (già definito figlio legittimo), con il definitivo superamento della preminenza della verità biologica sulla filiazione. Per l'immanenza del principio paritario dello status di figlio, ai sensi dell'art. 3 Cost., l'unitario termine di decadenza annuale va applicato anche nei confronti dei figli nati e per le azioni introdotte prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 154/2013. |