Negoziazione assistita: conseguenze della violazione dell'obbligo informativo da parte degli avvocati
31 Maggio 2017
Il caso. Ritenendo violato l'obbligo informativo posto a carico degli avvocati ex art. 6, comma 3, d.l. n. 132/2014 avente ad oggetto «l'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori», il PM ha negato l'autorizzazione all'accordo di negoziazione assistita raggiunto dai coniugi e ha trasmesso gli atti al Presidente della sezione VII civile del Tribunale di Torino.
Omissione obbligo informativo ex art. 6, comma 3, d.l. n. 132/2014: quali conseguenze? Secondo il Presidente, nel caso in esame, l'omissione dell'informativa di legge ha in concreto influito sugli accordi «che non paiono sufficientemente adeguati a garantire una continuità nella relazione tra i figli minori e il genitore non collocatario». Tale conclusione trova ulteriore conferma nell'audizione personale dei coniugi che hanno riferito di avere la possibilità di attenersi a giorni e orari di visita da parte del padre più ampi rispetto a quelli previsti. Condividendo il dissenso del PM, pertanto, il Presidente non autorizza l'accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita in quanto l'omesso avviso alle parti ex art. 6, comma 3, d.l. n. 132/2014, pur non comportando ex lege una sanzione di nullità della negoziazione, ha in concreto determinato la predisposizione di un calendario di visite contrastante con l'interesse del minore a conservare una relazione continuativa con il padre. |