Negoziazione assistita e diritto di famiglia: possibile ricorrere al patrocinio a spese dello Stato?
18 Maggio 2017
Nella procedura di negoziazione assistita in materia di diritto di famiglia è possibile ricorrere al patrocinio a spese dello Stato e, inoltre, quale regime fiscale si applica?
In merito alla possibilità di ricorrere al patrocinio a spese dello Stato, diversamente dall'art. 3, comma 6, d.l. n. 132/2014, conv. con modifiche della l. n. 162/2014 relativo alla negoziazione assistita in materia civile ove ciò è espressamente previsto, l'art. 6 (Convenzione di negoziazione assistita da uno o piu' avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio) della medesima legge nulla dispone al riguardo, ragion per cui non si ritiene possibile ricorrere al patrocinio a spese dello Stato. Tuttavia, è all'esame del Senato un disegno di legge (d.d.l. n. 2135) ove è prevista l'estensione dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato anche per chi intenda ricorrere alla negoziazione assistita in materia familiare.
Quanto al regime fiscale applicabile, il Ministero della Giustizia, con Circolare del 13 marzo 2015, ha escluso l'esigibilità del contributo unificato di iscrizione a ruolo per le procedure in esame e l'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 65/2015 ha ritenuto applicabile agli accordi conclusi a seguito di convenzione di negoziazione assistita l'esenzione dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa disposta dall'art. 19 l. n. 74/1987 «sempreché dal testo dell'accordo medesimo, la cui regolarità è stata vagliata dal Procuratore della Repubblica, emerga che le disposizioni patrimoniali, contenute nello stesso, siano funzionali e indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale». Peraltro, il Dirigente della Procura della Repubblica di Milano, con circolare del 13 aprile 2015, aveva già escluso l'esigibilità dell'imposta di bollo, ritenendo legittimo chiedere il solo diritto di certificazione di € 3,68 relativo al provvedimento del Pubblico Ministero. *Fonte: www.ilprocessocivile.it
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