Violazione dell’obbligo di lealtà coniugale e inosservanza degli impegni reciproci quali cause di addebito della separazione
24 Agosto 2015
Massima
L'occultamento al coniuge dell'avvenuta interruzione unilaterale del progetto di fecondazione assistita, della dipendenza da alcool, così come il sottrarsi volontario ai tentativi di disintossicazione, costituiscono gravi violazioni del dovere di lealtà reciproca che caratterizza la comunione affettiva posta a base del vincolo coniugale; tali violazioni sono destinate a perdurare nei loro effetti e devono ritenersi così gravi da poter fondare la richiesta di addebito della responsabilità della frattura coniugale anche qualora il ricorso sia depositato a distanza di tempo dai fatti. Il caso
Tizio aveva inizialmente nascosto alla propria consorte Caia il proprio stato di infertilità. Successivamente i coniugi avevano deciso di sottoporsi alla pratica di procreazione assistita, trattamento che Tizio aveva unilateralmente deciso di interrompere omettendo di comunicarlo alla moglie, nonostante Caia si fosse sottoposta a terapie invasive. Tizio aveva altresì taciuto alla consorte la propria dipendenza dall'alcool dalla quale non si era liberato nonostante la solidarietà ed assistenza della moglie una volta scopertolo. In sede di separazione personale, il Tribunale aveva riconosciuto l'addebito della separazione a Tizio. In riforma della sentenza di primo grado, la Corte d'Appello di Firenze aveva escluso l'addebitabilità della separazione personale al marito, per assenza del nesso di causalità, in considerazione del lasso di tempo (4 anni) intercorso tra l'interruzione del progetto di fecondazione assistita e il deposito del ricorso per separazione. La Corte peraltro osservava altresì che Caia aveva proseguito nel rapporto coniugale non solo dopo aver saputo dell'intenzione del marito di non proseguire nel progetto procreativo, ma anche successivamente alla scoperta della dipendenza da alcol del coniuge, avendo la stessa addirittura sostenuto il marito nelle cure e nei tentativi di disintossicazione. La mancanza di continuità temporale tra le condotte riferite e la decisione relativa alla separazione era conseguentemente idonea ad escludere la sussistenza del nesso causale. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione Caia affidandosi ad un unico motivo. Ha resistito con controricorso Tizio. La questione
Il nesso di causalità tra la condotta contestata e la crisi del matrimonio, necessario per l'addebito della separazione ex art. 151 comma 2 c.c., può sussistere sulla base della frustrazione derivante dalla violazione dell'obbligo di lealtà reciproca di cui al dettato dell'art. 143 comma 2 c.c. anche in mancanza di consequenzialità cronologica? Le soluzioni giuridiche
Dall'art. 143 comma 2 c.c. scaturiscono obblighi afferenti l'assistenza al coniuge sia materiale che morale, quest'ultima intesa in un senso estremamente ampio tanto da ricomprendere un generale obbligo di lealtà. L'omissione di informazioni rilevanti nella vita matrimoniale, quale l'impossibilità di procreare (circostanza idonea a minare il concetto stesso di famiglia come elaborato dal Titolo II della Costituzione, che attribuisce alla prole un ruolo centrale nella creazione di una famiglia) e l'etilismo, sono certamente idonei a configurare la violazione degli obblighi di cui al comma 2 dell'art. 143 c.c.. In merito alla prima fattispecie la giurisprudenza di merito, pronunciandosi su un caso di omessa informazione sullo stato di impotentia generandi, ha rafforzato il generale obbligo di correttezza, solidarietà e sincerità tra coniugi, statuendo che tali vincoli sussistono altresì nel periodo precedente alla celebrazione delle nozze, potendo dar luogo, oltre all'addebito della separazione, addirittura ad un obbligo risarcitorio(Trib. Latina, sez. II, sent., 22 febbraio 2012, in Diritto di Famiglia e delle Persone, II, 2014, 2, 697). Sempre secondo la giurisprudenza di merito, al pari della sterilità l'etilismo è una patologia che, se nascosta al nubendo prima del matrimonio, è idonea a determinare le condizioni di fatto necessarie all'addebito della separazione(Trib. Bologna, sent., 15 dicembre 2003, n. 5628; Trib. Reggio Emilia, sent., 10 dicembre 2009). La mera violazione dei doveri matrimoniali non è sufficiente a fondare la domanda di addebito essendo necessario, da un lato la valutazione del comportamento complessivo dei coniugi (Cass. n. 14162/2001; Cass. n. 23236/2013) e, dall'altro che colui che formula la domanda fornisca la prova del nesso di causalità tra la violazione e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (Cass. n. 7566/1999; Cass. n. 21245/2010; Cass. n. 8862/2012; Cass. n. 8873/2012; Cass. n. 5061/2006; Cass. n. 2059/2012; Trib. Milano 16 ottobre 2014, n. 12147; Trib. Vicenza 21 febbraio 2013, n. 281; Trib. Cassino, 8 maggio 2014; Cass. n. 1893/2014; Cass. n. 11516/2014). Da ciò consegue che le violazioni dei doveri matrimoniali commesse molto tempo prima della domanda di separazione non costituiscono causa di addebito in considerazione proprio del fatto che la convivenza è comunque proseguita dopo il loro verificarsi, così da non potersi le stesse qualificarsi come causa dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Ciò premesso, la pronuncia si compone di tre passaggi:
- la precisazione che l'accertamento della causa di addebito deve avvenire non attraverso un'atomizzazione dei singoli episodi, ma per il tramite di una valutazione complessiva dei comportamenti delle parti: «Come correttamente evidenziato in ricorso la Corte d'Appello per escludere il nesso causale tra le condotte soggettivamente riferibili esclusivamente a Tizio e l'irreparabile deteriorarsi del rapporto causale esamina separatamente il profilo dell'infertilità e dell'interruzione del progetto procreativo assistito ed il profilo dell'etilismo, omettendo di considerare che entrambe compongono un quadro di violazione del tutto unilaterale della fiducia nella lealtà dell'altro coniuge che caratterizza la comunione spirituale e materiale posta a base dell'affectio coniugalis»;
- la qualificazione dei fatti contestati al coniuge (infertilità e interruzione, sottaciuta al coniuge, del percorso di procreazione assistita; etilismo e interruzione del percorso di recupero) come violazioni particolarmente gravi del dovere di lealtà, rilevando l'errore in cui era incorsa la Corte territoriale, nel momento in cui aveva omesso «di considerare che vi è stata da parte di Tizio prima nel non rivelare di essere la causa esclusiva dell'infertilità di coppia e successivamente nel non condividere con la moglie le difficoltà di accettazione del progetto procreativo assistito una costante violazione dell'obbligo di lealtà reciproca che caratterizza non soltanto con riferimento alla sfera sessuale, la comunione affettiva posta a base del vincolo coniugale. La frustrazione che consegue alla reiterata disconferma dell'affidamento riposto sull'osservanza degli impegni reciproci assunti dai coniugi è del tutto idonea a costituire la causa dell'impossibilità di proseguire nel rapporto matrimoniale. Nella specie, peraltro la indicata frustrazione si è verificata anche sul fronte della non confessata dipendenza dall'alcool e si è rafforzata dopo le cure e l'assistenza prestate da Caia, così come riferito dalla sentenza impugnata»; in particolare, con riferimento all'etilismo, la Suprema Corte precisa che «Deve osservarsi al riguardo che la dipendenza da alcool e droghe non può equipararsi integralmente ad una patologia sulla quale non interferisce la volontà o l'impegno del paziente. Al contrario si può ragionevolmente ritenere che contrariamente ad affezioni di carattere organico si tratta di patologie superabili esclusivamente mediante la partecipazione e l'autodeterminazione del soggetto che ne è colpito. Partendo da questa premessa nella specie, anche sotto questo profilo, la violazione del dovere solidale di lealtà e condivisione del progetto di vita in comune è stato duplice, consistendo sia nell'aver tenuta nascosta tale dipendenza e successivamente nell'aver interrotto il percorso di superamento e recupero intrapreso anche grazie all'assistenza e collaborazione della moglie»;
- infine precisa che entrambe le violazioni sono state così gravi e perduranti nel tempo da poter essere considerate condotte continuative e dunque da poter fondare altresì la prova del nesso di causalità necessario alla pronuncia di addebito: «Si condivide in conclusione il consolidato principio della giurisprudenza di legittimità secondo il quale la pronuncia di addebito non può fondarsi soltanto sulla violazione dei doveri coniugali (cfr. tra le ultime Cass. n. 18074/2014) ma nella specie la violazione del dovere di lealtà ha caratterizzato la condotta continuativa e le scelte unilaterali e non condivise di Tizio, così da minare il nucleo imprescindibile di fiducia reciproca che deve caratterizzare il vincolo coniugale». Osservazioni
La novità introdotta dalla sentenza in commento è costituita dalla decisione di ritenere sussistente il nesso di causalità necessario ad imputare la separazione ad un coniuge, nonostante la - solo apparente - mancanza di continuità temporale tra le condotte idonee a costituire motivo di addebito ed il momento della separazione. Cassando la sentenza emessa dalla Corte d'Appello, la Suprema Corte ha deciso valutando ed analizzando la globalità della vita coniugale. La condotta del soggetto che durante la vita matrimoniale abbia reiteratamente ed unilateralmente violato gli obblighi di lealtà (omettendo importanti informazioni), cagionando al coniuge una frustrazione idonea a minare permanentemente l'imprescindibile fiducia reciproca che deve caratterizzare il vincolo coniugale, costituisce causa dell'impossibilità nel prosieguo del rapporto matrimoniale, anche se i fatti che hanno cagionato la frustrazione e la separazione stessa sono cronologicamente lontani. Con la sentenza in esame la Corte di Cassazione ha voluto svolgere la propria funzione nomofilattica statuendo che i reiterati comportamenti posti in essere in violazione dell'art. 143 comma 2 c.c. sono idonei a minare anche a distanza di anni la fiducia tra coniugi, in quanto tali condotte sono atte a cagionare un danno irreparabile ed immodificabile nonostante il trascorrere del tempo. |