Assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne che rifiuta un posto di lavoro precario

31 Luglio 2017

Finalità dell'assegno di mantenimento a favore dei figli maggiorenni è quello di tutelare il loro diritto costituzionalmente garantito ad esplicare e promuovere la propria personalità...
Massima

Il genitore divorziato, onerato dell'assegno di mantenimento a favore di una figlia maggiorenne, non ne ottiene la revoca se la stessa rifiuta un posto di lavoro precario e non rispondente alle proprie aspirazioni, per ultimare un percorso di studio post universitario, con percezione di borsa di studio.

Il caso

In un procedimento di divorzio, il ricorrente Tizio otteneva, con l'ordinanza presidenziale, la riduzione ad euro 800,00 dell'assegno di mantenimento per una delle due figlie maggiorenni, in quanto la stessa percepiva borsa di studio per un dottorato.

Successivamente Tizio, in sede istruttoria, modificava la propria domanda, chiedendo che venisse revocato l'assegno predetto, nel presupposto che la figlia avrebbe rifiutato un'offerta di lavoro a tempo determinato della durata di un anno e del complessivo compenso di circa 36.000,00 euro.

Il Tribunale di Roma rigettava la domanda di Tizio rilevando che il mantenimento dei figli è finalizzato al raggiungimento dell'indipendenza economica, tenendo conto delle loro aspirazioni, da valutarsi in concreto.

Osservava il Tribunale che il rifiuto della figlia di Tizio era giustificato dalla necessità di concludere l'importante percorso triennale di studi avviato all'estero e , altresì, dalla durata di un solo anno del contratto di lavoro a tempo determinato, che la giovane aveva rifiutato. Pertanto veniva posto a carico di Tizio un assegno di mantenimento a favore della figlia dell'importo di euro 400,00, ritenuto congruo in considerazione della borsa di studio che percepiva e delle minori spese per l'alloggio che la stessa doveva affrontare nell'ultimo periodo di dottorato.

La questione

La questione in esame è la seguente: accertato, in una causa di divorzio, che un figlio maggiorenne aveva rifiutato un posto di lavoro precario di breve durata, al fine di proseguire prestigiosi studi con percezione di borsa di studio, il genitore che elargisce l'assegno di mantenimento può legittimamente ottenere l'esonero dal pagamento dell'assegno?

Le soluzioni giuridiche

Il diritto al mantenimento dei figli maggiorenni da parte dei genitori scaturisce dal combinato disposto dell'art. 30 Cost. e degli artt. 147, 315-bis e 337-septies c.c.; quest'ultimo, in particolare, stabilisce che in sede di separazione o divorzio, il giudice, esaminato il caso, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico.

Secondo l'orientamento dominante della Cassazione (v. Cass., 26 gennaio 2011, n. 1830) l'obbligo cessa non solo con il raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte della prole, ma anche quando i figli, posti nelle condizioni di raggiungere l'autonomia economica, abbiano opposto rifiuto ingiustificato a delle opportunità di lavoro.

Ma non qualsiasi attività lavorativa rifiutata fa venir meno l'obbligo del mantenimento, perché si deve trattare di un impiego che faccia percepire un reddito stabile e corrispondente alla professionalità acquisita.

Per pacifica giurisprudenza di legittimità (v. Cass., sez. VI, ord. 12 aprile 2016, n. 7168) tale obbligo a carico del genitore cessa ove il figlio maggiorenne, benché posto nelle condizioni di addivenire ad una autonomia economica, si sia sottratto volontariamente allo svolgimento di una attività lavorativa adeguata e corrispondente alle sue attitudini professionali ovvero quando, posto nelle concrete condizioni per poter essere economicamente autosufficiente, non ne abbia tratto nessun utile profitto per sua colpa o per sua scelta.

Per orientamento giurisprudenziale costante il perseguimento delle aspirazioni del figlio maggiorenne, che intraprende un percorso di studi per il raggiungimento di una posizione professionale adeguata alle sue attitudini, non fa venir meno il dovere al mantenimento da parte del genitore.

La sentenza in commento ha pertanto rigettato la richiesta del padre di revoca dell'assegno a favore della figlia, rilevando che, da una parte, la ragazza, che percepiva una borsa di studio, coltivava delle importanti aspirazioni per il futuro e stava seriamente affrontando un prestigioso percorso di studio, dall'altra, il lavoro rifiutato era precario e non consono alle sue aspirazioni ed attitudini professionali.

Osservazioni

Finalità dell'assegno di mantenimento a favore dei figli maggiorenni è quello di tutelare il loro diritto costituzionalmente garantito ad esplicare e promuovere la propria personalità in base alle attitudini ed aspirazioni, continuando quei percorsi di studio e di specializzazione intrapresi al fine di raggiungere la propria meta professionale.

La maggiore età non costituisce pertanto uno spartiacque che preclude al figlio di poter usufruire dell'assegno di mantenimento e continuare la propria istruzione, secondo i propri programmi.

In base al combinato disposto degli artt. 147, 315-bis e 337-septies c.c. il mantenimento del figlio è un obbligo che i genitori hanno in solido, e, nel loro rapporto interno, come determinano le norme di riferimento ricordate, è suddiviso in proporzione alle proprie sostanze patrimoniali e alla capacità lavorativa.

Il genitore, per liberarsi dell'obbligo di mantenimento, deve provare che il mancato svolgimento di una attività economica del figlio dipenda da un suo atteggiamento di inerzia lavorativa o da un suo rifiuto arbitrario di accettare offerte di lavoro all'altezza delle sue attitudini.

Ma nel caso in esame la figlia maggiorenne non aveva rifiutato un lavoro consono alle sue aspettative, bensì un semplice lavoro precario, dalla durata predefinita di un solo anno e non conforme alla alta professionalità della giovane, che stava ultimando un corso di eccellenza post universitario, usufruendo, altresì, di una borsa di studio.

D'altra parte il genitore richiedente la revoca dell'assegno non aveva provato nulla che potesse giustificarla. Pertanto non poteva venire meno il dovere di mantenimento da parte del genitore solo perché la figlia maggiorenne aveva continuato un corso di alta specializzazione per il suo futuro, piuttosto che accettare un lavoro non soddisfacente per le sua aspirazioni e della durata di un solo anno.

I genitori, in base alla normativa vigente e alla ratio giuridico - teleologica che permea la condotta parentale, devono supportare i progetti per il futuro della prole e continuare a contribuire al mantenimento dei figli, anche se maggiorenni, nel precipuo fine di aiutarli concretamente a realizzarsi secondo le loro attitudini e aspirazioni, in modo che possano raggiungere una idonea indipendenza economica consona al livello della loro professionalità acquisita, realizzando in maniera concreta e autentica la loro personalità, in conformità con i principi statuiti dagli artt. 2 e 30 Cost..