Assegno divorzile: il criterio per determinare an e quantum è l'indipendenza economica
31 Luglio 2017
Il Tribunale di Palermo ha accolto la domanda di assegno divorzile presentata dalla ex moglie del ricorrente alla luce della recente sentenza con la quale la Cassazione ha eliminato, nella valutazione dell'an dell'assegno, il parametro del «tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio» indicando, invece, quale criterio primario l'indipendenza economica del coniuge richiedente (Cass. n. 11504/2017; v. A. SIMEONE, L'assegno di divorzio secondo la Cassazione: chi ha dato ha dato, chi ha avuto ha avuto, in www.ilFamiliarista.it).
Il parallelo con la disciplina della filiazione. A sostegno dell'utilizzo di tale parametro, rileva il Tribunale, vi è la circostanza che l'art. 337-septies c.c. prevede, con riferimento ad un vincolo tendenzialmente perenne quale quello di filiazione, che il Giudice possa disporre il pagamento di un assegno periodico per il figlio maggiorenne non economicamente indipendente. A parere del Collegio, non vi è ragione per cui il raggiungimento dell'autosufficienza economica debba determinare il venir meno del diritto del figlio («che continua ad essere tale») al mantenimento da parte del genitore mentre l'ex coniuge conserva il proprio diritto a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di un rapporto (quello matrimoniale) ormai venuto meno. Allo stesso modo deve procedersi ad una assimilazione tra il principio di autoresponsabilità economica sancito in materia di filiazione (secondo cui al rifiuto ingiustificato del figlio maggiorenne di raggiungere l'indipendenza economica consegue la perdita del diritto al mantenimento da parte del genitore in virtù della libertà delle scelte esistenziali della persona) e il medesimo principio vigente in ambito di divorzio poiché in sede di scioglimento del vincolo matrimoniale gli ex coniugi sono consapevoli delle conseguenze sul piano economico derivanti dalle proprie scelte.
La fase del quantum debeatur segue il principio di solidarietà economica. Anche relativamente alla determinazione del quantum dell'assegno di divorzio, il raggiungimento dell'indipendenza economica costituisce parametro che il Giudice è tenuto a considerare poichè la fase del quantum debeatur deve essere informata ai principi di solidarietà economica dell'ex coniuge obbligato in favore dell'altro economicamente più debole. Ripristinare il criterio del tenore di vita qualora l'ex coniuge all'interno della prima fase relativa all'an sia risultato non economicamente autosufficiente creerebbe una situazione discriminatoria tra l'ex coniuge economicamente indipendente che non abbia redditi tali da assicurargli il tenore di vita precedentemente goduto e il coniuge privo di redditi che gli garantiscano indipendenza economica. Il primo, infatti, vedrebbe rigettata la propria richiesta di assegno e non potrebbe più godere del tenore di vita che caratterizzava la vita matrimoniale mentre il secondo otterrebbe, superata la fase dell'an debeatur, il ripristino delle condizioni economiche godute in costanza di matrimonio. |