L'accordo patrimoniale tra i separandi è valido anche se non omologato dal giudice
16 Dicembre 2015
Il caso. Nel 1999 il Tribunale di Ancona ha pronunciato la separazione personale di due coniugi provvedendo anche alle attribuzioni patrimoniali richiesti dalle parti. Il marito ha impugnato la decisione e, nelle more del giudizio di secondo grado, i coniugi hanno raggiunto tra di loro un accordo, abbandonando il giudizio d'appello. Nel 2006, il Tribunale di Ancona ha accolto la domanda, svolta dalla moglie, di risoluzione dell'accordo per inadempimento, di notevole importanza, del marito. Impugnata da quest'ultimo la decisione, il Giudice di secondo grado ha dichiarato “senza effetto” la transazione, sul presupposto che l'accordo tra le parti in materia di regolamentazione delle condizioni di separazione dei coniugi rimane senza effetto se non trasfuso in un atto sottoposto al giudice per l'omologazione. Avverso tale decisione, il marito proponeva ricorso per cassazione.
Gli accordi patrimoniali tra i coniugi sono validi anche se non sottoposti al Giudice. La Corte ha accolto i primi due motivi di ricorso, con assorbimento degli altri tre, ritenendo che: a) l'accordo tra le parti in sede di separazione e divorzio si compone di un contenuto necessario (provvedimenti sulla prole e previsione eventuale dell'assegno ex art . 156 c.c. oppure ex art. 5 l. n. 898/1970) e uno eventuale (la regolamentazione di ogni altra questione patrimoniale o personale); b) attualmente, per effetto dell'evoluzione giurisprudenziale, viene riconosciuto un sempre maggior spazio all'autonomia negoziale dei coniugi, cosicché l'accordo delle parti raggiunto in sede di separazione o di divorzio (e magari quale oggetto di precisazioni comuni in un procedimento originariamente contenzioso) ha natura sicuramente negoziale, e talora può dar vita ad un vero e proprio contratto; c) le parti possono validamente regolamentare interessi di carattere patrimoniale ai margini del giudizio di separazione o divorzio; tali accordi, proprio perché frutto della loro autonomia negoziale, sono validi ed efficaci (sulla base dei principi che regolano la materia) anche se non sottoposti al vaglio del Giudice, tramite richiesta di omologa oppure di emissione di sentenza (di separazione o divorzio) su conclusioni conformi. |