Liquidazione delle spese
18 Gennaio 2017
In un procedimento per la modifica delle condizioni della separazione, il decreto della Corte d'appello che dichiara la compensazione delle spese «del presente giudizio» deve intendersi operante anche con riferimento alle spese liquidate in favore di una delle parti nel primo grado di giudizio?
La risposta è, in linea generale, positiva. Il procedimento ex art. 710 c.p.c., come quello ex art. 9 l. n. 898/1970, si struttura in tre fasi: il primo grado in Tribunale, la fase di reclamo in Corte d'appello, ex art. 739 c.p.c. e il giudizio di legittimità, ex art. 111 Cost. (cfr. Cass. civ., S.U., 21 ottobre 2009, n. 22238; Cass. civ., 10 maggio 2013, n. 11218). Conseguentemente si tratta di un unico giudizio, seppure strutturato in tre momenti differenti tra di loro, cosicché la pronunzia del Giudice d'appello che abbia compensato le spese processuali di tutto il giudizio, generalmente deve intendersi riferita anche alle spese liquidate in primo grado. Ovviamente tale principio dovrà comunque essere calato nelle singole fattispecie concrete e il provvedimento dovrà essere letto per esteso (dispositivo più motivazione) al fine di comprendere la portata del capo del decreto della Corte d'appello. In particolare dovrà essere verificato se il Giudice di secondo grado, con il proprio provvedimento, abbia effettivamente riformato il capo del provvedimento di primo grado regolante le spese processuali. |