Nessun assegno al genitore non collocatario anche in presenza di squilibrio economico
17 Marzo 2016
Il caso. Avanti al Tribunale di Roma due coniugi hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'affidamento condiviso della figlia con collocamento prevalente presso il padre. In aggiunta la madre chiedeva la condanna del padre al pagamento di un assegno perequativo a suo favore, per i tempi in cui la minore sarebbe stata presso di lei.
Collocamento della minore. Il Tribunale ha preso atto dell'accordo raggiunto dai genitori sulla responsabilità genitoriale (collocamento prevalente presso il padre con facoltà della madre di tenere con sé la figlia per tre giorni la settimana, comprensivi di pernottamento), ritenendolo corrispondente all'interesse della minore; e ciò sul presupposto, da un lato, delle maggiori disponibilità di tempo del padre e, dall'altro, delle innegabili difficoltà logistiche soprattutto di natura lavorativa per la madre.
Nessun assegno di mantenimento. Il Tribunale ha rigettato la domanda formulata dalla madre - non collocataria - per il mantenimento della figlia nei periodi di tempo in cui la minore, in forza del calendario concordato, sarebbe stata presso di lei, in forza dello squilibrio delle posizioni economiche tra i genitori. Il rigetto è basato sull'assunto che l'intero mantenimento della minore era a carico del padre collocatario, sia con riferimento alle spese ordinarie sia a quelle straordinarie. Il Giudice ricorda a tal proposito il principio per cui «il collocamento prevalente della prole presso un genitore comporta nell'ambito del mantenimento diretto l'assunzione di una serie di spese che vanno ben oltre quelle di vitto e alloggio comprendendo, per ciò solo quanto attiene al mantenimento ordinario, la gestione completa delle esigenze quotidiane del figlio consistente non solo nell'acquisto di beni durevoli (quali l'abbigliamento, i libri scolastici, il materiale di cancelleria, i prodotti dell'igiene, etc.), ma altresì una serie di voci accessorie che vanno dai costi di trasporto ai trattamenti estetici, dalla “paghetta” a tutte le esigenze della vita di relazione della famiglia, quali feste, cinema, regali, etc. che solo il genitore convivente è chiamato a soddisfare». |